Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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sono successivamente confrontati con le relative banche dati (si veda Premessa). La dichiarazione doganale può essere trasmessa solo una volta effettuato il controllo veterinario di confine.
In caso di spedizioni postali destinate ai privati che soddisfano le disposizioni per il traffico turistico la dichiarazione doganale avviene indicando un numero di autorizzazione generale pubblicato in Internet dall’USAV, con il quale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conferma che la partita soddisfa le condizioni per lettere e pacchi di quel tipo. In questo caso non ha luogo un’analisi veterinaria di confine.
Art. 28 cpv. 1 lett. b
Vengono stabilite nuovamente la tipologia e l’estensione dei documenti che devono accompagnare la partita fino all’azienda di destinazione, facendo una distinzione fra partite introdotte o meno permanentemente nel territorio d’importazione. Le copie autenticate sono prescritte solo nel secondo caso perché devono essere disponibili quando le relative merci vengono introdotte nell’UE. In caso di partite introdotte solo temporaneamente, ossia di quelle partite che una volta avvenuta l’importazione possono rientrare nell’UE, continua a essere prescritta una copia autenticata del certificato sanitario. In tutti gli altri casi vengono rilasciate soltanto su richiesta
dell’importatore. Parallelamente deve essere adattato di conseguenza anche
l’articolo 59.
Art. 34 lett. b
Lett. b: tramite il nuovo testo viene chiarito a chi devono essere trasmesse le istruzioni, vale a dire all’impresa di spedizione o all’importatore. La formulazione attuale è risultata poco chiara.
Art. 54
Il contenuto dell’articolo 54 viene spostato secondo lo svolgimento cronologico dell’importazione (art. 59a della nuova ordinanza). La dichiarazione doganale e i controlli da parte dell’AFD avvengono solo dopo il controllo veterinario di confine.
Art. 59 cpv. 4
Cfr. articolo 28.
Art. 59a Controlli effettuati dall’ufficio doganale
Siccome i controlli documentali per le partite importate notificate dal punto di vista del diritto doganale con e-dec vengono sostituiti da un confronto elettronico, l’articolo 59a disciplina ora soltanto i casi che non sono oggetto del confronto elettronico, ossia le partite importate non notificate con e-dec e le partite importate che devono essere sdoganate in un ufficio doganale diverso da quello in cui per ragioni veterinarie è avvenuta l’importazione. In tali casi l’AFD effettua come in precedenza un controllo dei documenti di accompagnamento. In caso di partite in transito i controlli avvengono in funzione dei rischi.
Art. 62 Transito verso Paesi terzi
L’articolo 62 stabilisce i controlli veterinari di confine per il transito verso Paesi terzi. Dato il rischio trascurabile, nel caso di partite fatte transitare direttamente verso Pae-