Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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i decreti sopra citati, accogliendo la mozione 11.3635 si è deciso che anche la Svizzera deve emanare disposizioni sull’argomento.
L’importazione di prodotti derivati dalle o a base di foche (Phocidae, Otariidae e Odobenidae) come carne, olio, grasso sottocutaneo, organi, pelli da pellicceria e merci con pelli da pellicceria è generalmente vietata, ma vi sono deroghe. La prima è che l’importazione di prodotti derivati dalle foche è autorizzata se tali prodotti provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene per contribuire alla loro sussistenza (e non principalmente per motivi economici),
svolta rispettando adeguatamente la protezione degli animali. Al momento
dell’importazione il prodotto derivato dalle foche deve essere accompagnato da un certificato che conferma il rispetto di tali condizioni, emesso da un organismo riconosciuto secondo le disposizioni UE e corrispondente al relativo modello. La seconda è che sono esclusi dal divieto di importazione i prodotti derivati dalle foche destinati al consumo privato, ossia destinati al consumo personale da parte dei viaggiatori, indossati come indumenti o portati nel proprio bagaglio. Sono esclusi anche i prodotti importati per scopi espositivi e di ricerca oppure come parte delle proprietà personali quali masserizie di trasloco.
Art. 12 cpv. 1bis e 1ter
Nell’articolo 12 si definisce con maggiore chiarezza cosa viene stabilito con
l’autorizzazione e quali condizioni si applicano, tra cui se la partita è soggetta al controllo veterinario di confine e tramite quale aeroporto può essere importata la stessa. Le partite autorizzate possono essere importate solo per via aerea direttamente tramite gli aeroporti citati nell’autorizzazione, indipendentemente dal fatto che sia prescritto o meno un controllo veterinario di confine.
Art. 15 cpv. 1
Secondo l’articolo 15 capoverso 1 il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione. Ai sensi
dell’articolo 15, l’articolo 6 dell’OITE-PT-DFI rimanda soltanto all’allegato I della decisione 2007/275/CE, contenente tali voci della tariffa doganale. Questo rimando non è completo perché sono applicabili in particolare anche l’articolo 4 (prodotti composti) e l’articolo 6 (deroga dall’obbligo di controllo) della decisione. L’articolo 6 dell’OITE-PT-DFI deve pertanto essere completato di conseguenza. Anche la delega all’articolo 15 capoverso 1 deve quindi essere ampliata.
Art. 18 cpv. 2
Le partite soggette al controllo veterinario di confine devono essere notificate prima del loro arrivo. Viene ora chiarito che solo le partite che devono essere importate con un DVCE possono essere notificate prima del loro arrivo, trasmettendo la parte 1 del DVCE compilata e firmata.
Art. 24a Dichiarazione doganale
Secondo lo svolgimento cronologico dell’importazione gli obblighi della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione riguardo alla dichiarazione doganale sono subordinati agli obblighi riguardo al controllo veterinario di confine. Per questo motivo anche il titolo della sezione deve essere adattato di conseguenza.
Viene espressamente stabilito che nella dichiarazione doganale deve essere indicato il numero di un DVCE oppure di un’autorizzazione di importazione validi. Tali dati