Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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si terzi in futuro i controlli documentali e d’identità verranno effettuati solo a campione.
Art. 79a Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» e misure
In caso di dichiarazioni doganali elettroniche con e-dec di partite per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine, l’articolo 79a stabilisce un confronto elettronico dei dati fra e-dec e TRACES e fra e-dec e sistema informatico OITE, con cui si verifica se i controlli veterinari di confine sono stati effettuati o se esiste la relativa autorizzazione di importazione. Nel caso di lettere e pacchi destinati a privati con il confronto si verifica se sono rispettate le relative condizioni (tipo di prodotto, peso, ecc.). L’articolo 79a disciplina anche le misure per le partite in cui durante il confronto elettronico al momento della dichiarazione doganale si accertano non conformità. Se queste partite vengono importate per via aerea (aeroporti con posti d’ispezione frontalieri autorizzati o altri aeroporti) la dichiarazione doganale viene respinta e quindi la partita viene bloccata sul posto. Qualora una partita trasportata su strada, su rotaia o sul Reno non soddisfi le condizioni, la dichiarazione doganale non viene respinta ma viene effettuata una notifica automatica all’autorità cantonale competente nel Cantone dell’azienda di destinazione, che avvierà le misure necessarie secondo l’articolo
84. Anche nel caso di lettere e pacchi destinati a privati la dichiarazione doganale viene respinta.
Art. 82 cpv. 1 e 2
Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite che in Svizzera devono essere sottoposte a un controllo veterinario di confine, la prima misura prescritta finora è il respingimento e la rispedizione immediata della partita da parte dell’ufficio doganale, una procedura spesso non possibile nella pratica. Le merci sono infatti all’interno di container che non si trovano più nella nave o nell’aereo ma al terminal merci e per essere rispedite dovrebbero essere trasbordate in un’altra nave o un altro aereo. Per questo motivo è ora previsto che l’ufficio doganale trattenga questo tipo di partite e informi l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio stesso. Il capoverso 2 viene di conseguenza stralciato.
Art. 101a Collegamento
Questa disposizione disciplina il collegamento di TRACES con il sistema e-dec per il confronto elettronico dei dati al momento della dichiarazione doganale. Fra i sistemi viene inoltre creata un’interfaccia.
Sezione 4: Sistema informatico OITE Art. 102a - 102h
Il sistema dell’USAV di amministrazione degli indirizzi in uso da circa 20 anni è stato costantemente ampliato e contiene da anni anche i dati per il rilascio e
l’amministrazione delle autorizzazioni di importazione dell’USAV (sia nell’ambito conservazione delle specie che in quello OITE). Mancando sinora una base legale esplicita per questa banca dati in ambito OITE è adesso necessario creare a posteriori le relative basi legittime, considerando le relative disposizioni dell’ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES, RS 453.0). Il sistema in-