Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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2. Cantoni
Non vengono affidati nuovi compiti ai Cantoni pertanto non si determina un bisogno immediato di maggiori risorse finanziarie o di personale. Se dal controllo elettronico emerge un’infrazione alle prescrizioni per le importazioni, l’autorità cantonale competente sarà informata di conseguenza in caso di partite provenienti da Paesi terzi importate per via terrestre oppure per via navale sul Reno e per tutte le partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi provenienti dagli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia. Almeno all’inizio, a causa dell’automatizzazione, il numero di queste notifiche dovrebbe essere superiore a quello attuale.
3. Persone soggette all’obbligo di dichiarazione
In futuro per le partite per cui è prescritto un controllo veterinario di confine la dichiarazione doganale elettronica potrà essere fatta solo una volta effettuato il controllo e le dichiarazioni collettive (svolgimento per gruppi della dichiarazione doganale prima dei controlli veterinari di confine), finora prassi comune, non saranno più possibili perché per ciascuna partita si dovrà attendere il rilascio da parte del posto
d’ispezione frontaliero autorizzato. In tal senso saranno eventualmente necessarie modifiche alle procedure interne all’azienda. Nel traffico con Stati membri dell’UE,
Islanda e Norvegia decade l’obbligo di presentazione spontanea dei certificati sanitari perché ora questo controllo avviene elettronicamente. La modifica dell’ordinanza ha soprattutto conseguenze di tipo organizzativo e non determina un bisogno immediato di maggiori risorse finanziarie o di personale.
4. Importatori di prodotti derivati dalle foche
Non essendoci quasi più importazioni di prodotti derivati dalle foche e quindi il relativo commercio, le nuove disposizioni non dovrebbero avere conseguenze per il mercato. Vi è inoltre ancora la possibilità di importare legalmente prodotti derivati dalle foche se sono soddisfatte le condizioni eccezionali. La raccolta dei relativi certificati secondo le prescrizioni dell’UE comporta un onere amministrativo aggiuntivo ridotto, che dovrebbe avere un’incidenza minima sui costi.
5 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
A livello di contenuto le modifiche dell’OITE-PT e dell’OITE-UE sono equivalenti alle prescrizioni del diritto dell’UE riportate nell’Accordo. Nel quadro di un aggiornamento dell’Accordo tramite la decisione del Comitato misto veterinario sarà necessario ancorare queste modifiche delle ordinanze anche a livello del diritto internazionale pubblico (aggiornamento dell’appendice 2 nell’allegato 11).