Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine

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Sezione 7a: Sistema informatico OITE Art. 42a Principi

Viene qui esposto che il sistema informatico OITE secondo l’articolo 102a OITE-PT non serve solo per rilasciare e amministrare le autorizzazioni di importazione nel traffico con Paesi terzi, ma anche per rilasciare e amministrare autorizzazioni di importazione ed esportazione secondo la OITE-UE. Per il resto, in merito al trattamento dei dati, alla protezione dei dati, ai diritti delle persone interessate, alla rettifica di dati, alla sicurezza informatica, all’archiviazione e cancellazione dei dati e al collegamento con il sistema e-dec si rimanda agli articoli da 102c a 102i OITE-PT.

Art. 42b Contenuto

Nel traffico con gli Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nel sistema informatico OITE vengono rilasciate e amministrate non solo le autorizzazioni di importazione ma anche quelle di esportazione. I relativi dati verranno riportati all’articolo 42b.

4 Ripercussioni finanziarie e di personale

1. Confederazione

In linea di massima la presente revisione non affida alla Confederazione nuovi compiti, non causando perciò né oneri finanziari aggiuntivi né ripercussioni sul personale.

Il sistema informatico OITE per il rilascio e l’amministrazione delle autorizzazioni di importazione nell’ambito dell’OITE-PT e dell’OITE-UE esiste già ed è in esercizio da anni. La creazione delle presenti basi legali esplicite non genera nuovi costi o oneri per la Confederazione.

Introducendo un confronto elettronico si aumenta la sicurezza e si rende più efficiente lo sdoganamento di animali e prodotti animali al confine. I costi per lo sviluppo dell’infrastruttura tecnica ammontano a circa 200 000 CHF per l’USAV e a circa 280 000 CHF per l’AFD, già stanziati nel bilancio in corso. I costi annuali per

l’esercizio e la manutenzione sono circa 100 000 CHF e possono essere garantiti tramite le spese di esercizio ordinarie.

Non essendoci oggi quasi nessuna importazione di prodotti derivati dalle foche, il controllo del divieto di importazione per tali prodotti sarà garantito nell’ambito dei controlli ordinari delle partite importate contenenti prodotti animali. Essendo però coinvolte dal divieto di importazione voci di tariffa numerose e non circoscritte,

l’esecuzione dovrà essere limitata a controlli a campione.