Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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I Cantoni sono consapevoli che l’esecuzione di tale regolamentazione spetta a loro nel caso in cui nel Paese si individuino tali prodotti, ma secondo le loro stime il numero previsto di casi e quindi il relativo onere di esecuzione sarebbero irrilevanti.
SwissFur, Centre Patronal, USAM e CVAM respingono in toto il divieto di importazione di cui sopra. PSA e TIR sono favorevoli al divieto di importazione ma respingono le deroghe previste per i prodotti nel traffico turistico e provenienti dalla caccia tradizionale.
Economiesuisse e Scienceindustries riscontrano che in queste ordinanze, così come in altre regolamentazioni, si prendono le distanze dalle cosiddette frasi con valore esclusivo nelle dichiarazioni doganali previste in relazione alle misure antidumping dell’UE.
GE critica il fatto che nel modello non sia prevista l’abrogazione delle deroghe all’obbligo di vaccinazione contro la rabbia per i cuccioli in vista dell’importazione.
3. Osservazioni sui singoli articoli
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 4
GE considera imprecisa l’espressione «numero di autorizzazione generale» presente all’articolo 24 e desidera che essa venga inclusa nelle definizioni.
Art. 9
Nessuna osservazione.
Art. 10a
Centre Patronal, USAM e CVAM ritengono sufficienti le regolamentazioni internazionali e richiedono lo stralcio dell’articolo. Non essendoci in Svizzera pressoché nessuna importazione di prodotti derivati dalle foche la disposizione sarebbe superflua. Qualora la regolamentazione fosse comunque mantenuta, il capoverso 1 andrebbe adattato poiché non lascia spazio alle deroghe di cui al capoverso 2.
SwissFur non comprende le ragioni di un sostanziale divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche dato che essi sono destinati a scomparire. Nell’esercizio della sua funzione lo Stato dovrebbe fissare condizioni quadro per il commercio ma non esercitare, senza necessità, un controllo puntuale su singoli gruppi di prodotti che in Svizzera non concernono nessuno a eccezione degli organismi politici. A causa della sua non proporzionalità, il divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche sarebbe inoltre giuridicamente inammissibile. Nel nostro Paese si dovrebbe preferire un obbligo di dichiarazione, misura meno restrittiva per il commercio.
TIR critica che l’articolo 10a preveda solo un divieto di importazione e non, come previsto nell’atto normativo UE corrispondente, un divieto generale di immissione sul mercato e propone quindi un’estensione del divieto in questo senso.
PSA e TIR propongono lo stralcio della deroga al divieto di importazione per i prodotti provenienti dalla caccia tradizionale di cui al capoverso 2 lettera a e di quella per il consumo privato nel traffico turistico di cui al capoverso 2 lettera b. Nel caso degli Inuit si tratta di un tipo di caccia decisamente problematico e la tradizione non può giustificare il maltrattamento degli animali. Secondo PSA una tale deroga è accettabile solo qualora sia dimostrabile che la