Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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Art. 102i
Nessuna osservazione.
Art. 108 (non facente parte del modello)
AG e ACCS chiedono di completare il testo indicando che non è solo il veterinario cantonale responsabile della disposizione di misure a poter notificare all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate, ma anche il chimico cantonale.
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia
Art. 4
Nessuna osservazione.
Art. 5a
Centre Patronal, USAM e CVAM ritengono sufficienti le regolamentazioni internazionali e richiedono lo stralcio dell’articolo. Non essendoci in Svizzera pressoché nessuna importazione di prodotti derivati dalle foche la disposizione sarebbe superflua. Qualora la regolamentazione fosse comunque mantenuta, il capoverso 1 andrebbe adattato poiché non lascia spazio alle deroghe di cui al capoverso 2.
SwissFur non comprende le ragioni di un sostanziale divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche dato che essi sono destinati a scomparire. Nell’esercizio della sua funzione lo Stato dovrebbe fissare condizioni quadro per il commercio ma non esercitare, senza necessità, un controllo puntuale su singoli gruppi di prodotti che in Svizzera non concernono nessuno a eccezione degli organismi politici. A causa della sua non proporzionalità, il divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche sarebbe inoltre giuridicamente inammissibile. Nel nostro Paese si dovrebbe preferire un obbligo di dichiarazione, misura meno restrittiva per il commercio.
TIR critica che l’articolo 5a preveda solo un divieto di importazione e non, come previsto nell’atto normativo UE corrispondente, un divieto generale di immissione sul mercato e propone quindi un’estensione del divieto in questo senso.
PSA e TIR propongono lo stralcio della deroga al divieto di importazione per i prodotti provenienti dalla caccia tradizionale di cui al capoverso 2 lettera a e di quella per il consumo privato nel traffico turistico di cui al capoverso 2 lettera b. Nel caso degli Inuit si tratta di un tipo di caccia decisamente problematico e la tradizione non può giustificare il maltrattamento degli animali. Secondo PSA una tale deroga è accettabile solo qualora sia dimostrabile che la caccia conforme alla protezione degli animali è avvenuta unitamente a un abbattimento rispettoso. Qualora la deroga fosse mantenuta, TIR propone che la Svizzera stessa stabilisca quali servizi sono riconosciuti per il rilascio dei certificati. PSA e TIR sono anche dell’opinione che non vi è un motivo oggettivo che giustifica la deroga in caso di trasporto per il consumo privato. PSA ritiene che l’abbattimento crudele di foche dovrebbe essere vietato non solo per i prodotti derivati dalle foche che vengono esportati, ma anche per quelli venduti ai turisti nel Paese stesso. Qualora la deroga fosse mantenuta, si dovrebbe almeno esprimere la formulazione in modo più rigido. Nello specifico si dovrebbe chiarire che si tratta soltanto