Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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dell’introduzione di singoli pezzi nel bagaglio personale e non di ordinazioni all’estero di grandi volumi che sono poi consegnati in Svizzera.
Pogona è favorevole al divieto di importazione dei prodotti derivati dalle foche ma desidera, in linea di principio, che sia possibile importare solo prodotti di anfibi e rettili catturati, allevati, detenuti e abbattuti secondo la legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Se non fosse possibile garantirlo per la pelle e la carne di rettile e per le cosce di rana, propone un divieto di importazione per tali prodotti, che sarebbe elaborabile conformemente all’OMC. In caso di importazione di rane vive vi sarebbe inoltre il rischio di introdurre funghi e agenti patogeni.
TI fa notare che l’utilizzo del termine «foche» nella traduzione in italiano non sarebbe esatto, perché riguarda solo le specie della famiglia delle Phocidae e non qualle delle Otariidae e delle Odobenidae.
Il museo Cerny Inuit Collection chiede se il certificato previsto è già esistente e quali sono i servizi riconosciuti. Le informazioni in merito sarebbero infatti troppo poche.
Art. 13
Scienceindustries ed economiesuisse fanno notare che si dovrebbero prendere le distanze dalle cosiddette frasi con valore esclusivo nelle dichiarazioni doganali. Se una partita contiene merci sottoposte a restrizioni all’importazione o all’esportazione, solo queste ultime dovrebbero essere dichiarate di conseguenza ed etichettate con un numero di autorizzazione corrispondente. Andrebbero evitate le dichiarazioni aventi frasi con valore esclusivo come previsto nell’UE riguardo all’attuazione delle misure antidumping.
Art. 34
FR critica che il significato dell’espressione «in funzione dei rischi» al capoverso 3 non è chiaro. Si dovrebbe definire in quali casi è necessario effettuare controlli e in quali casi no.
Art. 36a
AG, BS e ACCS chiedono di stabilire che la notifica venga effettuata sempre nei confronti dell’autorità cantonale competente per l’azienda di destinazione, così da far confluire tutte le informazioni su un’azienda alimentare all’autorità alimentare cantonale competente. Andrebbe stralciata la regolamentazione secondo cui l’autorità competente del Cantone è determinata in base alla posizione geografica dell’ufficio doganale.
Art. 41a
Nessuna osservazione.
Art. 42a
Nessuna osservazione.
Art. 42b
Nessuna osservazione.