Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 9 pagine
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Art. 34
Nessuna osservazione.
Art. 54
Nessuna osservazione.
Art. 59
Nessuna osservazione.
Art. 59a
GE chiede che l’AFD ovvero che l’interfaccia con e-dec verifichi nuovamente la riscossione delle tasse per il controllo veterinario di confine. Secondo GE e TIR inoltre, al momento del transito gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati devono verificare se è stato effettuato il controllo veterinario di confine non in funzione dei rischi ma sistematicamente. Al transito di partite non notificate tramite il sistema e-dec dovrebbe essere applicato lo stesso standard valido per l’importazione di partite notificate tramite e-dec.
Art. 62
TIR critica il fatto che i controlli alle partite fatte transitare direttamente verso Paesi terzi siano effettuati soltanto a campione. In questo caso sarebbe particolarmente importante evitare abusi, in particolare il relazione agli standard svizzeri di protezione degli animali, attraverso controlli rigidi.
Art. 79a
GE chiede che analogamente al capoverso 3, anche al capoverso 4 sia specificato chi è responsabile dell’esecuzione nel caso di lettere e pacchi respinti. Centre Patronal e CVAM segnalano alcuni errori di traduzione nella versione francese.
Art. 82
AG, BS e ACCS chiedono di stabilire che la notifica venga effettuata sempre all’autorità cantonale competente per l’azienda di destinazione, così da far confluire tutte le informazioni su un’azienda alimentare all’autorità alimentare cantonale competente. AG e BS ritengono che in questo modo i capoversi 1 e 3 sarebbero superflui. Il possibile obbligo di controllo veterinario di confine risulterebbe una condizione d’importazione e di conseguenza dovrebbe essere applicata la notifica secondo l’articolo 83 capoverso 2. A causa dell’abolizione della possibilità di respingimento da parte dell’ufficio doganale e ai sensi del pari trattamento dei casi secondo l’articolo 82 (porti sul Reno o aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato) e dei casi secondo l’articolo 83 (altri uffici doganali senza posti d’ispezione frontalieri autorizzati) si dovrebbero prevedere anche le stesse misure dell’autorità cantonale previste all’articolo 84 capoverso 4. Si dovrebbe dunque stralciare il capoverso 3 e quindi applicare l’articolo 84 capoverso 4, oppure prevedere una regolamentazione analoga all’articolo 82.
GE ha chiesto il numero di casi che spetterebbero al Cantone. Finora l’AFD avrebbe respinto direttamente senza alcun intervento da parte del Cantone.