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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 5 pagine

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5L’ufficio competente registra i dati nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

Art. 17 Identificazione dei cani

1I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.

2L’identificazione deve essere effettuata esclusivamente da un veterinario che esercita la professione in Svizzera.

3Al momento dell’identificazione del cane si rilevano i seguenti dati:

a. nome;

b. sesso;

c. data di nascita;

d. razza o tipo di razza;

e. colore del manto;

f. nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell’identificazione;

g. nome e cognome del veterinario che effettua l’identificazione;

h. data dell’identificazione.

Art. 17a Microchip per l’identificazione

1Il microchip per l’identificazione deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20104 e 11785:1996/Cor 1:20085 e deve indicare un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell’OIT6 concernenti l’offerta e l’immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT).

2I microchip possono essere consegnati o trasmessi solo ai veterinari che esercitano la professione in Svizzera. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

3Quando consegna i microchip, il fornitore di microchip deve notificare al gestore della banca dati sui cani il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

4Quando trasmette i microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati sui cani il nome del destinatario.

4I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione

svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

5I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione

svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

6 RS 784.101.2