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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 5 pagine
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Art. 17b Verifica dell’identificazione per i cani importati
1Entro dieci giorni dall’importazione, il detentore del cane importato deve far verificare l’identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.
2Con la verifica dell’identificazione si rilevano i seguenti dati:
a. dati di cui all’articolo17 capoverso 3 lettere a–e, se non sono completi;
b. nome, cognome e indirizzo del detentore che ha importato il cane;
c. nome e cognome del veterinario che ha verificato l’identificazione;
d. data della verifica dell’identificazione;
e. numero del passaporto per animali da compagnia.
Art. 17c Registrazione dei cani
1I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l’identificazione o con la verifica dell’identificazione nonché il numero del microchip.
2I Cantoni possono rilevare o far rilevare da terzi nella banca dati sui cani anche altri dati, quali la discendenza del cane o altri numeri di identificazione.
Art. 17d Obblighi di notifica dei detentori di cani
1Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificarlo all’ufficio competente del Cantone di domicilio entro dieci giorni.
2I detentori di cani devono inoltre notificare all’ufficio competente:
a. cambiamenti di nome e indirizzo;
b. entro dieci giorni: il decesso del cane.
3I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all’ufficio competente del nuovo domicilio.
Art. 17e Registrazione di dati notificati da parte dell’ufficio competente L’ufficio competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani:
a. i cambiamenti di nome e indirizzo dei detentori di cani;
b. la vendita e l’acquisto di un cane nonché la cessione e la presa in custodia di un cane per oltre tre mesi;
c. il decesso di un cane.
Art. 17f Elaborazione e consultazione dei dati
1Il gestore della banca dati sui cani consente allʼUSAV, allʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM), allʼAmministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali di consultare la banca dati sui cani per lʼadempimento dei loro compiti legali.