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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 5 pagine
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Su mandato dei Cantoni consente ad altre autorità cantonali e comunali designate secondo disposizioni cantonali di consultare la banca dati sui cani per lʼadempimento dei loro compiti legali.
2Consente il necessario accesso ai dati alle persone e agli uffici tenuti a registrare e a elaborare i dati secondo la presente ordinanza e l’OPAn7.
3Il gestore della banca dati sui cani consente ai detentori dei cani di consultare mediante procedura di richiamo i dati che li concernono. Può prevedere che i detentori di cani possano registrare liberamente altri dati di contatto e consente loro l’accesso necessario a tal fine. Per gli uffici di cui al capoverso 1 questi dati sono consultabili.
4I veterinari cantonali vi accedono tramite il sistema dʼinformazione per i dati raccolti ai fini dellʼesecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l’ordinanza del 6 giugno 20148 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).
5Il gestore della banca dati sui cani registra i dati annunciati secondo l’articolo 17a capoversi 3 e 4 della presente ordinanza e secondo gli articoli 69a capoverso 1 e 74 capoverso 5 OPAn9.
6I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di consultare i registri dei cani allestiti in relazione con la riscossione delle tasse sui cani.
Art. 18 Conservazione dei dati
Il gestore della banca dati sui cani conserva i dati registrati secondo gli articoli 17c e 17d capoverso 1 della presente ordinanza e secondo gli articoli 69a e 74 capoverso 5 OPAn10 per dieci anni dopo il decesso del cane. Trascorso questo periodo i dati vengono cancellati.
Titolo prima dell’art. 18a
Sezione 2a: Registrazione di determinate aziende detentrici e prescrizioni relative all’identificazione di altre specie animali
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....
7 RS 455.1
8 RS 916.408
9 RS 455.1
10 RS 455.1