Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 4 pagine
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Art. 2
Cpv. 2: il termine «cavalli» deve essere sostituito con «equidi» (cfr. commenti relativi all’art. 1 cpv. 1).
Titolo prima degli art. 18, 22 e 26
Siccome d’ora in poi, in generale, il personale specializzato nella sperimentazione animale dovrà seguire una FSNP, le corrispondenti disposizioni (art. 18–29) figureranno nel capitolo 2 «Formazione specialistica non legata a una professione».
Con la revisione dell’articolo 132 OPAn gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti sugli animali devono nominare incaricati della protezione degli animali. Gli incaricati della protezione degli animali svolgono un ruolo decisivo per l’implementazione dei requisiti in materia di protezione degli animali durante lo svolgimento degli esperimenti e per l’applicazione del principio delle 3R nella pianificazione e nell’esecuzione degli esperimenti. Essi offrono consulenza ai responsabili d’esperimento e alle persone che eseguono l’esperimento, in particolare nell’applicazione dei requisiti per il principio delle 3R; in tal senso rappresentano per i servizi di autorizzazione cantonali l’interlocutore di riferimento all’interno dell’azienda. Per far fronte a tali compiti, devono disporre di una qualifica professionale almeno uguale a quella dei responsabili d’esperimento.
Titolo prima degli art. 30 e 44
Il capitolo 3 è eliminato (cfr. commenti sopra) e pertanto occorre adeguare la numerazione dei capitoli successivi.
Art. 36
Si tratta di una rettifica. Correttamente bisogna fare un rinvio all’articolo 97 capoverso 3 OPAn (attestato di competenza) e non all’articolo 97 capoverso 2 OPAn (formazione specialistica non legata a una professione).
Titolo prima dell’art. 39
Questa sezione disciplina la formazione ai sensi dell’articolo 103 lettera d OPAn. D’ora in poi si rinuncerà alla limitazione alle manifestazioni «di durata limitata» poiché, per loro stessa natura, le manifestazioni hanno carattere temporaneo. Coerentemente, risulta necessario adeguare il presente titolo. Con la modifica dell’articolo 103 OPAn, le persone responsabili dell’accudimento degli animali devono essere titolari di un attestato di competenza anche per le manifestazioni senza commercio e pubblicità. Al contempo, si continuano a considerare manifestazioni ai sensi di questa disposizione le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali (cfr. art. 104 cpv. 3 OPAn).
2/4 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438911 \ 000.00.02