Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 4 pagine
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Art. 39
Cfr. spiegazioni in merito al «titolo prima dell’art. 39».
Art. 58
Cpv. 1: finora soltanto il personale addetto al trasporto di animali, il personale del macello e i formatori di detentori di animali dovevano terminare con un esame la formazione specialistica non legata a una professione. Ora tutti i corsi FSNP si concludono con un esame. Gli esami vengono organizzati ed eseguiti dagli organizzatori dei corsi.
Art. 63
Cpv. 2 e 2bis: d’ora in poi tutte le FSNP si concluderanno con un esame. Pertanto, le disposizioni concernenti le note devono comprendere tutte le formazioni specialistiche non legate a una professione. Per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale del macello nonché per i formatori dei detentori di animali valgono, come già accadeva finora, disposizioni speciali per quanto riguarda le note. Tali disposizioni figureranno ai capoversi 2bise 3.
Titolo prima dell’art. 66
Per quanto possibile e sensato, gli esami delle FSNP devono basarsi su criteri univoci. Il titolo della sezione può essere semplificato di conseguenza.
Articolo 66
Cpv. 1: possibilmente, tutti gli esami delle FSNP devono basarsi su criteri univoci.
Cpv. 2: per il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello valgono, tuttavia, disposizioni speciali.
Articolo 67
Per l’esame della formazione destinata al personale addetto al trasporto degli animali e al personale del macello sono di particolare rilevanza gli aspetti pratici. Per gli altri corsi delle FSNP secondo l’articolo 197 OPAn, soprattutto per le formazioni nel settore degli esperimenti sugli animali, non ci si deve focalizzare in egual misura sugli aspetti pratici.
Eliminazione sezione 3
Art. 68–69: le disposizioni delle sezioni 2 e 3 disciplinano la forma e la durata degli esami conclusivi delle FSNP, che verranno ora riassunte e disciplinate dagli articoli 66–67.
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