Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

to quale verbale ai sensi dell’art. 9 E-OAPuE. La presente revisione offrirebbe l’occasione di creare i relativi presupposti a livello tecnico-procedurale.52 Un terzo partecipante suppone, in particolare in mancanza di indicazioni contrarie nel rapporto esplicativo, che la postilla continuerebbe a essere inseribile solo sulla stampa di un documento elettronico (art. 13 P-OAPuE) e che i documenti disciplinati negli articoli 10–12 e 15 P-OAPuE non siano idonei per la postilla, a meno che questa non sia autenticabile sa parte della cancelleria cantonale sulla stampa.53 Lo stesso partecipante solleva poi la questione se invece della postilla, la cui forma è prescritta da una convenzione internazionale, non si possa rinunciare, in futuro, a un’ulteriore certificazione in virtù dell’iscrizione nell’UPReg. In tal caso, si porrebbe la ulteriore questione di come reagirebbero i consolati esteri che sono in possesso di modelli di firme delle persone legittimate all’ulteriore certificazione54.

4.5 Rimando ad altre prese di posizione

 SSURF, oltre al proprio parere, rinvia alla presa di posizione dei Cantoni di appartenenza dei propri membri (VD, ZH, BE, SG, SO).55

 costruzionesvizzera rimanda alla presa di posizione del suo membro IGS.56

 ANG rimanda alla presa di posizione del Verband bernischer Notare (VbN), sostenendola integralmente57.

5 Il progetto in dettaglio

5.1 Titolo e ingresso

Due partecipanti propongono di sostituire l’attuale titolo del P-OAPuE con: «Ordinanza sulla versione elettronica degli atti pubblici e delle certificazioni» (Verordnung über die elektronische Version öffentlicher Urkunden und Beglaubigungen; Ordonnance sur la version électronique d’actes authentiques et de légalisation), visto che l’avamprogetto non tratta la realizzazione degli atti pubblici58. Anche un terzo partecipante sollecita un ripensamento del titolo, visto che la rubrica della base legale del P-OAPuE (art. 55a titolo finale CC) recita «Copie e certificazioni elettroniche».59

In relazione alle norme di delega menzionate nell’ingresso, vengono fatte diverse osservazioni. Un partecipante propone di aggiungere le norme di delega degli articoli 949 e 949a CC, visto che l’OAPuE contempla incontestabilmente anche la tenuta del registro fondiario60. Un altro partecipante trova incomprensibile la mancata menzione, quali basi legali, degli articoli 7 capoverso 4 e 9 capoverso 4 della legge sulla firma elettronica (FiEle), rimasti invariati anche nella FiEle riveduta61. Lo stesso partecipante critica anche il fatto che siano indicate quali basi legali gli articoli 929 e 929a CO, che costituiscono la base legale per l’ordinanza sul registro di commercio (ORC)62.

52 ZH, pag. 1 seg; cfr. anche ZG, pag. 2.

53 SZ, pag. 3.

54 SZ, pag. 3.

55 SSURF, pag. 1.

56 bauenschweiz, pag. 1.

57 ANG, pag. 1.

58 UNIL, pag. 1; FNS, pag. 3.

59 FSN, pag. 3 e 4.

60 BE, pag. 2.

61 SG Allegato, pag. 1.

62 SG Allegato, pag. 1; di conseguenza, tale partecipante esprime anche riserve per il fatto che la digitalizzazione dei giustificativi fisici del registro di commercio vengano intesi alla stregua di certificazioni in senso notarile; cfr. SG Allegato, pag. 2 e punti 4.2 e 5.4.1.