Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
dinanza sul registro di commercio. Un partecipante giudica superflua tale menzione (a differenza dell’ufficiale del registro di commercio). Infatti, la funzione dei collaboratori degli uffici di commercio risulta direttamente dal certificato elettronico qualificato conformemente all’articolo 12d ORC, ragione per cui una ulteriore registrazione nel registro dei pubblici ufficiali (UPReg) costituirebbe un doppione. Una simile estensione comporterebbe costi inutili, da un canto per via dell’emolumento previsto dall’articolo 16 P-OAPuE (a meno che non sia prevista una deroga ai sensi dell’art. 19 P-OAPuE); dall’altro, perché ogni collaboratore del registro di commercio dovrebbe essere iscritto o cancellato nell’UPReg88. L’altro partecipante considera la digitalizzazione di documenti giustificativi quale atto amministrativo interno e non quale certificazione in senso notarile. L’inclusione dei collaboratori del registro di commercio comporterebbe quindi l’annullamento dei vantaggi della digitalizzazione, trovando applicazione la dispendiosa procedura di certificazione prevista dall’OAPuE. Per queste ragioni, si propone di sostituire «collaboratori degli uffici del registro di commercio» con «collaboratori degli uffici del registro di commercio con funzioni notarili». Eventualmente, si potrebbe rinunciare del tutto alla menzione, ritenuto che nell’ambito della legislazione cantonale sulla certificazione degli atti tali collaboratori sono probabilmente equiparati ai notai. Per gli altri casi, occorrerebbe invece trovare una soluzione appropriata nell’ambito di una integrazione della vigente ordinanza sul registro di commercio89.
L’estensione del concetto di pubblico ufficiale agli ingegneri geometri viene accolto
positivamente da alcuni partecipanti.90 Tuttavia, un partecipante fa notare che l’autorizzazione a poter eseguire misurazioni ufficiali non presuppone necessariamente il titolo di ingegnere geometra, bensì l’iscrizione nello specifico registro professionale (art. 41 LGI). Pertanto, viene proposta la formulazione «ingegneri geometri iscritti nel registro».91
Due partecipanti auspicano chiarimenti nel rapporto esplicativo o un’integrazione
dell’elenco dei pubblici ufficiali in modo che collaboratrici e collaboratori con funzioni dirigenziali incaricati del rilascio di estratti autenticati dal catasto RDPP ai sensi degli articoli 14 e 15 OCRDPP rientrino pure nelle «altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale»92. Un altro partecipante, per contro, considera tali persone già contemplate dall’attuale formulazione dell’avamprogetto93.
Un partecipante propone di menzionare esplicitamente tra i pubblici ufficiali quelli de-
gli uffici cantonali delle certificazioni, solitamente annessi alle cancellerie cantonali. Anche se in linea di principio tali persone potrebbero essere sussunte sotto la generica formulazione delle altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale, sarebbe giustificata una menzione esplicita in considerazione dell’importanza di tali uffici94.
Anche la formulazione della clausola residuale per i pubblici ufficiali non elencati singolarmente («...altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche») è oggetto di osservazioni. Si pongono soprattutto questioni di tecnica legislativa.
88 AR, pag. 1 f.
89 SG, pag. 1 e 2, come pure allegato, pag. 2.
90 ZH, pag. 2; Kettiger, pag. 1; geosuisse, pag. 2; IGS, pag. 2; bauenschweiz, pag. 1.
91 Kettiger, pag. 3; in merito cfr. anche il punto 5.3.2.3.
92 ZH, pag. 2; BS, pag. 1.
93 Kettiger, pag. 2.
94 BS, pag. 1.