Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
copies authentiques»]. Viene inoltre proposto di definire il concetto di «atto pubblico» nell’articolo 2 P-OAPuE73.
Lett. b
Rispetto a tale disposizione è stata fatta la seguente osservazione:
Il passaggio dall’elettronico all’elettronico, ossia la certificazione elettronica di documenti elettronici (e loro estratti) come pure la certificazione elettronica di firme digitali attualmente non è contemplata da questa disposizione. Ma l’avamprogetto dovrebbe includere anche tale aspetto. Conseguentemente, la formulazione della norma dovrebbe essere adeguata nel modo seguente: «certificazioni elettroniche di copie in forma elettronica o cartacea e di firme».74
Lett. c
In riferimento a questa disposizione (e anche all’art. 13 E-OAPuE) due partecipanti si chiedono in che misura la copia cartacea certificata di un documento elettronico sia coperta dalla competenza esecutiva di cui all’art. 55a titolo finale CC. La disposizione avrebbe lo scopo di favorire la diffusione di documenti elettronici, fermo restando che la sostituzione di supporto
– ossia il passaggio dal documento elettronico al cartaceo – non è praticamente quasi prevista75. Uno dei due partecipanti ritiene pertanto che in particolare per i diritti di pegno immobiliare vi sia il rischio che la loro iscrizione nel registro fondiario potrebbe essere impugnata in giudizio e dichiarata nulla, non esistendo la base legale per questo genere di certificazione76. Un altro partecipante relativizza tale rischio con riferimento a un’altra opinione, secondo cui l’atto originale costitutivo del pegno può essere rilasciato soltanto in forma cartacea e quindi non vi è alcuna possibilità di certificare una stampa cartacea di un atto elettronico costitutivo del pegno, da utilizzare poi quale base giuridica per la iscrizione nel registro fondiario77.
cpv. 2
In merito a tale disposizione è stata fatta la seguente osservazione:
La revisione dovrebbe costituire l’occasione per sancire esplicitamente nell’ordinanza lo scambio sicuro degli atti. Viene pertanto proposta la seguente precisazione: «essa (l’ordinanza) deve garantire che atti pubblici in forma elettronica soddisfino i medesimi requisiti di sicurezza degli atti pubblici in forma cartacea e che possano essere scambiati in modo sicuro tra diversi sistemi informatici.»78
5.2.2.2 Art. 2 P-OAPuE
cpv. 1
In generale
Un partecipante chiede di definire il termine «atto originale» (Urschrift; «minute [original de l’acte authentique]»), poiché esso è usato varie volte nell’avamprogetto (art. 2 cpv. 1 lett. e P-OAPuE; art. 10 P-OAPuE).79 Un altro partecipante chiede di definire la nozione di «atto pubblico»80.
73 SSURF, pag. 1.
74 VbN, pag. 1.
75 FR, pag. 2; SG Allegato, pag. 1; in merito cfr. anche il punto 5.4.2.5.
76 SG, allegato, pag. 1 seg.
77 Con rimando alla presa di posizione di uno dei suoi membri SSURF, pag. 2.
78 USC, pag. 2.
79 CP, pag. 2.
80 SSURF, pag. 1, cfr. anche l’osservazione di questo partecipante sull’art. 1 cpv. 1 lettt. a P-OAPuE, punto 5.2.2.1.