Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
diante l’elaborazione elettronica possano essere compromesse da tali requisiti. Occorrerebbe quindi procedere ad adeguamenti32. Altri partecipanti, viceversa, si esprimono in termini opposti, chiedendo di attribuire grande importanza alla sicurezza degli atti pubblici in forma elettronica. Due partecipanti chiedono pertanto di inserire nell’OAPuE l’obbligo di diligenza da parte dei pubblici ufficiali33 o di continuare a definire chiaramente nell’ordinanza i requisiti richiesti a questi ultimi e di controllarli in modo stringente34. Anche altri partecipanti sollevano l’aspetto della sicurezza dei dati35.
Accessibilità per persone con disabilità
Un’organizzazione chiede infine di garantire, ai sensi degli articoli 9 e 21 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nonché dell’articolo 3 lettera e e dell’articolo 2 cpv. 4 in combinazione con l’articolo 5 e l’articolo 14 capoverso 1 della legge sui disabili (LDis), l’accessibilità ai documenti di cui all’OAPuE anche alle persone disabili. Si propone, ad esempio, che i dati in pdf siano resi leggibili e navigabili mediante screenreader per persone non vedenti o ipovedenti e che siano muniti di forti contrasti cromatici per programmi di ingrandimento. A giudizio di tale partecipante, l’accessibilità per persone con disabilità potrebbe essere garantita mediante l’introduzione di una specifica norma nelle disposizioni generali del P-OAPuE.36
Ulteriori osservazioni generali:
Il presente progetto di revisione è ritenuto necessario per la realizzazione di eGRIS, che si fonda sullo scambio elettronico dei dati con gli uffici dei registri fondiari37.
La validità degli atti pubblici non deve in nessun caso essere messa in dubbio38.
4.3 Osservazioni sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
L’avamprogetto ha sollevato in particolare questioni riguardo alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nell’ambito della realizzazione degli atti pubblici. Anche se la grande maggioranza dei partecipanti non si è espressa in merito a tale questione, singoli partecipanti chiedono in generale il rispetto della ripartizione delle competenze39 e altri si esprimono esplicitamente e in modo esauriente sull’argomento.
Due partecipanti valutano positivamente il fatto che l’avamprogetto rispetti la esclusiva competenza dei Cantoni sull’ammissione professionale dei notai e sull’autorizzazione dei pubblici ufficiali40. Un altro afferma che l’autonomia organizzativa dei Cantoni resta salvaguardata, in quanto i Cantoni non sono tenuti a introdurre atti pubblici e certificazioni in forma elettronica.41 Inoltre, alcuni partecipanti osservano che la revisione rispetta il principio secondo cui la sovranità e la responsabilità sui dati dei pubblici ufficiali resta riservata ai Cantoni42.
Singoli partecipanti tuttavia ravvisano nell’avamprogetto o in singole disposizioni una violazione della ripartizione delle competenze nell’ambito della realizzazione della realizzazione degli atti pubblici.
32 economiesuisse, pag. 1 e 2.
33 USC, pag. 1 e 2.
34 HEV, pag. 2.
35 Cfr. VS, pag. 1 e UR, pag. 1 in connessione con la gestione dell’UPReg da parte della Confederazione; cfr. pure il punto 5.2.1; ambivalente sulle richieste in ordine alla sicurezza ZH, pag. 1.
36 Inclusion Handicap
37 GE, pag. 1.
38 PPD, pag. 1.
39 PPD, pag. 1.
40 Cfr. VS, pag. 2; SO, pag. 2.
41 UR, pag. 1.
42 VS, pag. 2; SO, pag. 2; cfr. anche TI, pag. 2.