Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

Molti partecipanti chiedono poi una definizione del sigillo elettronico che attesta l’autorizzazione del pubblico ufficiale di realizzare atti pubblici in forma elettronica secondo il diritto cantonale e avanzano proposte di formulazione81.

Lett. a

Sulla definizione di «pubblico ufficiale» vengono avanzate molte osservazioni. Come accennato in precedenza, l’estensione del concetto di pubblico ufficiale – ossia l’estensione del campo d’applicazione personale dell’OAPuE – è sostanzialmente accolta con favore82.

L’utilizzo del termine «pubblico ufficiale» è condiviso espressamente da molti partecipanti, sebbene, a loro avviso, secondo i singoli diritti cantonali il termine è più restrittivo e varie delle persone elencate non possono solitamente essere considerate pubblici ufficiali (Urkundspersonen; officiers publics)83.

Il concetto della definizione di pubblico ufficiale viene criticato solo sporadicamente. Un partecipante rileva che la definizione non è del tutto convincente in considerazione del fatto che non tutti i pubblici ufficiali cantonali sono esplicitamente menzionati e nel contempo non in tutti i Cantoni l’ufficiale del registro fondiario è munito della facoltà di realizzare atti pubblici. Tale partecipante propone quindi una formulazione alternativa che si riferisce innanzitutto ai «pubblici ufficiali secondo il diritto cantonale» e rinuncia per contro all’enumerazione delle singole categorie professionali84.

In ordine all’elenco dei singoli pubblici ufficiali vengono avanzate diverse proposte di modifica e di precisazione e formulate altre osservazioni.

 Un gran numero di partecipanti rileva il fatto che in diversi Cantoni, oltre all’ufficiale del registro fondiario, rilasciano estratti del registro anche collaboratori qualificati. Per tale ragione, si chiede che tali collaboratori possano rilasciare pure estratti elettronici del registro e siano autorizzati a emettere copie cartacee di atti elettronici (giustificativi del registro fondiario) e a poter eseguire lavori di archiviazione connessi al traffico elettronico. La sussunzione tra le «altre persone ufficialmente autorizzate secondo il diritto cantonale» è ritenuta insufficiente, perché sussiste il rischio che, conformemente al tenore dell’articolo 19 P-OAPuE, solo l’ufficiale del registro fondiario sia esente da emolumenti, ma non i rispettivi collaboratori. Pertanto, analogamente a quanto previsto per i collaboratori del registro di commercio, si propone di inserire nell’elenco anche i «collaboratori del registro fondiario».85

Il Cantone TI rileva poi che in virtù del proprio diritto cantonale i segretari comunali sono autorizzati a autenticare transazioni immobiliari fino a 2000 franchi86.

 Alcuni partecipanti chiedono una corrispondente precisazione per l’ambito dello stato civile. Anche i collaboratori dell’autorità di vigilanza sullo stato civile dovrebbero essere considerati pubblici ufficiali. Viene proposta la formulazione «collaboratrici delle autorità dello stato civile».87

 Due partecipanti criticano l’inserimento dei collaboratori del registro di commercio, nella misura in cui non svolgano specifiche funzioni notarili, bensì si limitino a svolgere mero lavoro di rilascio di certificazioni e di estratti, in applicazione della vigente or-

81 ANV, pag. 2; SDMS, pag. 3 e Annex, pag. 2; FNS, pag. 5; FSN, pag. 2.

82 Cfr. supra 5.2.1.

83 Cfr. FR, pag. 1; CP, pag. 2.

84 In merito, cfr. nei dettagli SZ, pag. 2.

85 AG, pag. 1; LU, pag. 2; BE, pag. 2; BS, pag. 1; SSURF, pag. 2; GE Annex, pag. 1; JU, pag. 2, chiede di menzionare anche il sostituto amministratore (pubblico ufficiale) del registro fondiario; SG, allegato, pag. 2 di utilizzare il concetto "collaboratrici e collaboratori di un ufficio del registo fondiario con funzioni notarili".

86 TI, pag. 1.

87 ZH, pag. 2; BE, pag. 2; GR, pag. 1 seg.; CSC, pag. 1;