Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

nica richiamata dall’UPReg dell’autorizzazione di un pubblico ufficiale a realizzare un atto pubblico in forma elettronica, una copia elettronica o una certificazione elettronica.»104

Vengono inoltre presentate ulteriori proposte di formulazione:

 «conferma elettronica, munita di firma elettronica, richiamata dall’UPReg dell’autorizzazione attuale di un pubblico ufficiale a realizzare un atto pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica »105;

 «conferma elettronica, munita di firma elettronica, richiamata dall’UPReg attestante che colui che realizza un atto pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica è attualmente autorizzato a farlo»106.

Lett. d

Un partecipante pone la domanda a quale genere di atto pubblico in forma elettronica si riferisca l’ordinanza, ritenuto che la realizzazione elettronica dell’atto originale non è possibile, bensì soltanto quella della copia elettronica di un atto originale cartaceo (art. 55a cpv. 1 titolo finale CC). Ci si chiede quindi se questo non anticipi la revisione del titolo finale del CC (art. 55n dell’avamprogetto sul titolo finale del CC, dicembre 2012). Per il resto, la distinzione tra atto pubblico elettronico e copia elettronica è corretta.107

Un altro partecipante ritiene la definizione di atto pubblico in forma elettronica incompleta sotto il profilo dogmatico. Non vi sono soltanto dichiarazioni di atti giuridici o processuali (dichiarazioni di volontà), bensì pure dichiarazioni di fatti (dichiarazioni di presa d’atto). La lettera d sarebbe da formulare quindi nel seguente modo: «Atto pubblico in forma elettronica: una registrazione di dichiarazioni di atti giuridici, processuali o di fatti oppure di fatti di rilevanza giuridica eseguita su documento elettronico, in una forma prescritta e in una data procedura, da parte di una persona autorizzata»108.

Un ulteriore partecipante chiede infine una definizione chiara di «atto pubblico in forma elettronica»109.

Lett. e

Un partecipante critica il fatto che l’avamprogetto si basa esclusivamente sul sistema dell’atto originale. Fa notare che tale sistema è in vigore solo in determinati Cantoni; mentre in altri si applica il sistema dell’atto per circolazione, che prevede sin dall’inizio più di un originale. La definizione di cui alla lettera e dovrebbe pertanto essere adeguata nel modo seguente: “copia elettronica: atto pubblico in forma elettronica che riproduce fedelmente in un documento elettronico il contenuto di un atto pubblico originale cartaceo»110.

In merito a questa disposizione è stato inoltre osservato quanto segue.

 Dovrebbe essere menzionata espressamente la possibilità di fare copie parziali111.

 Non è chiaro se il concetto di «atto originale» comprenda anche il piano per il registro fondiario, il quale diviene atto pubblico mediante la certificazione da parte di un ingegnere geometra. La definizione andrebbe precisata in modo corrispondente112.

104 FSN, pag. 4.

105 FNS, pag. 5.

106 SDMS, allegato, pag. 2.

107 VD, pag. 2.

108 FSN, pag. 1 seg. con rimando all’art. 195a CC e alla dottrina: Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna 2014, nn 435-437; KNB–Stähli, N. 10 segg. sull’art. 51/52 NV BE.

109 PPD, pag. 1.

110 ANG, pag. 1 seg. e allegati.

111 FSN, pag. 4; VbN, pag. 2.

112 SZ, pag. 2.