Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

 Un partecipante ritiene l’attuale formulazione fuorviante e propone di sostituirla mediante la seguente: «...realizzare atti pubblici ed eseguire certificazioni» («... öffentliche Urkunden zu erstellen und Beglaubigungen vorzunehmen»).95

 Un altro partecipante nota che anche le copie autentiche e la certificazione costituiscono atti pubblici, ragione per cui è quantomeno ambiguo se l’autorizzazione si riferisce solo ad atti pubblici in forma elettronica e a certificazioni elettroniche, ma non alle copie elettroniche. Questo partecipante propone quindi di menzionare in tutta l’ordinanza o tutti e tre gli elementi (atto, copia e certificazione) oppure di definire un unico iperonimo96.

 Un altro partecipante trova che nella versione francese l’utilizzo dell’espressione «légaliser électroniquement» non abbia molto senso; sarebbe invece preferibile la formulazione «de procéder à une légalisation électronique», essendo tale concetto già definito alla lett. f della disposizione (la medesima osservazione varrebbe quindi per gli art. 6 cpv. 2 e 9 cpv. 1 P-OAPuE)97.

Lett. b

Per questa disposizione vengono richiesti soprattutto chiarimenti relativi alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Un partecipante chiede di precisare che l’UPReg costituisce un sistema informatico che fornisce la conferma dei Cantoni per l’ammissione di atti pubblici e certificazioni in forma elettronica98. Un altro partecipante chiede invece di chiarire che si tratta di un sistema informatico della Confederazione o dell’UFG99. Con analoghe riflessioni vengono proposte le seguenti formulazioni:

«un sistema informatico dell’Ufficio federale di giustizia che aggiunge le conferme di ammissione agli atti pubblici in forma elettronica e alle certificazioni elettroniche»100

«un sistema informatico dell’Ufficio fédéral di giustizia che fornisce le conferme di ammissione agli atti pubblici in forma elettronica e alle certificazioni elettroniche»101

Lett. c

In riferimento alla definizione della conferma di ammissione vengono chieste precisazioni che riguardano prevalentemente il rapporto tra il diritto federale e quello cantonale. Alcuni partecipanti ritengono necessario chiarire che la conferma di ammissione non costituisce una prova autonoma dell’autorizzazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche, bensì soltanto un involucro il cui contenuto si fonda sotto il profilo materiale sul diritto cantonale o federale. Un partecipante propone una formulazione parallela al tenore vigente dell’articolo 3 capoverso 2 OAPuE; un altro chiede l’esplicito riferimento all’«autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali o federali».102 In questa ottica, un ulteriore partecipante suggerisce infine la seguente definizione: «la prova elettronica richiamata dall’autorità competente, mediante l’UPReg, dell’autorizzazione a realizzare...»103

Un partecipante lamenta poi il fatto che la definizione non sarebbe in linea con l’articolo 9 capoverso 2 P-OAPuE e che mancherebbe, inoltre, il rinvio alla copia elettronica. La disposizione sarebbe quindi da formulare in questo modo: «Conferma di ammissione: prova elettro-

95 TG, pag. 2.

96 FSN, pag. 3 e 4.

97 CP, pag. 2.

98 ANV, pag. 2.

99 FSN, pag. 3, parte dal presupposto che i Cantoni gestiscono i loro dati primariamente in registri propri e non nell’UPReg, cfr. pag. 5 e infra 5.3.2.3.

100 FNS, pag. 5.

101 SDMS, allegato, pag. 2.

102 ZH, pag. 2 e VbN, pag. 1 seg.

103 VD, pag. 1 seg.