Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
5.3.2 Osservazioni sui singoli articoli
5.3.2.1 Art. 5 P-OAPuE
Oltre ai suddetti pareri generali relativi alla gestione dell’UPReg da parte della Confederazione, rispetto a questa disposizione vengono fatte le seguenti osservazioni.
Il diritto dei Cantoni di gestire i propri registri dovrebbe essere menzionato espressamente147.
Occorre menzionare che l’UFG garantisce l’unitario riconoscimento delle firme elettroniche dei pubblici ufficiali cantonali e l’interoperabilità dei sistemi informatici (cfr. art. 55a cpv. 4 titolo finale CC).148
L’articolo 5 P-OAPuE va completato con i seguenti capoversi 2–4:
«2 L’UFG è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione dei gestori di sistemi informatici per l’esecuzione della presente ordinanza interfacce con l’UPReg.
3L’UFG assicura strumenti per la validazione giuridicamente vincolante di caratteristiche elettroniche, previste dalla legge, di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche.
4L’UFG definisce se e in che modo tali caratteristiche elettroniche debbano essere conservate nell’ambito dell’archiviazione durevole (archiviazione di lungo termine)».
Motivazione del nuovo capoverso 2: ritenuto che conferiscono l’autorizzazione ai notai, per i Cantoni deve essere possibile collegare i propri sistemi informatici
all’UPReg. A tale scopo devono essere accessibili interfacce. In tale contesto è irrilevante che i Cantoni gestiscano tali sistemi in proprio o mediante terzi (cfr. la motivazione dell’art. 2 cpv. 1 lett. c.).
Motivazione del nuovo capoverso 3: nella misura in cui prescrive caratteristiche elettroniche di documenti (quali firme, formati di documenti e simili), la Confederazione deve altresì disciplinare il modo in cui tali caratteristiche vanno validate, mettendo a disposizione essa stessa validatori oppure determinando i validatori a cui ricorrere. Motivazione del nuovo capoverso 4: nella misura in cui la Confederazione prescrive caratteristiche di documenti, deve altresì disciplinare se e in che modo tali caratteristiche debbano essere conservate nell’archiviazione intermedia (10–20 anni) e di lungo termine (secondo il modello OAIS)149.
Nella versione francese vi è un errore di redazione: all’articolo 5 E-OAPuE è inutilmente annotato un numero di capoverso150.
5.3.2.2 Art. 5bisP-OAPuE
Un partecipante propone l’inserimento di un articolo 5bische sancisca l’obbligo di diligenza dei pubblici ufficiali, poiché la legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) menzionata nel rapporto esplicativo contempla soltanto i servizi di certificazione. Nell’ambito delle firme elettroniche e degli atti l’obbligo di diligenza va tuttavia applicato anche ai pubblici ufficiali. In caso di totale o parziale inosservanza di tale obbligo ne scaturirebbero questioni di responsabilità. Una simile disposizione sarebbe di grande rilevanza in quanto secondo l’avamprogetto, accanto ai notai, saranno legittimati a realizzare atti pubblici in forma elettronica anche altri pubblici ufficiali. Il partecipante propone la seguente formulazione: «Il pubbli-
147 GE, allegato, pag. 2, con una corrispondente proposta di formulazione.
148 ANV, pag. 3; SDMS, allegato, pag. 3.
149 VbN, pag. 2.
150 CP, pag. 2.