Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

 Il termine «fedelmente» è un concetto del mondo dell’analogia e, quindi, è da cancellare. Documenti elettronici contengono parole e altri dati a diverse livelli (testo visibile, testo invisibile, metadati, immagini ecc.). Va chiarito mediante verbale la misura in cui la riproduzione viene certificata113.

 Si chiede una definizione chiara di «copia elettronica»114.

Lett. f

Un partecipante solleva la questione se tale disposizione contenga o meno un elenco esaustivo e se continuano a essere possibili tutte le altre forme di certificazione; dando poi egli stesso risposta positiva a quest’ultimo quesito115.

Cpv. 2

Mentre un partecipante giudica positivamente la formulazione di questo capoverso116, altri due chiedono di limitare la disposizione a «estratti ufficiali e certificazioni elettronici», al fine di escludere dalla OAPuE tutti gli estratti cartacei firmati a mano (in particolare l’estratto del registro fondiario firmato a mano, le attestazioni, quali quelle della cartella ipotecaria registrale o piani certificati oppure estratti dal catasto RDPP) e per evitare che i relativi pubblici ufficiali siano inutilmente tenuti a iscriversi nell’UPReg117.

5.2.2.3 Art. 3 P-OAPuE

In merito a questa disposizione non sono giunte osservazioni.

5.2.2.4 Art. 4 P-OAPuE

Questa disposizione ha sollevato questioni e critiche da parte di alcuni partecipanti. Un partecipante trova che il disciplinamento sia troppo ampio. La possibilità di derogare alle prescrizioni sugli atti pubblici è troppo ampia in considerazione della competenza cantonale di definire le pertinenti procedure. In fondo, già l’articolo 11a capoverso 3 della legge federale sul diritto privato internazionale prevede la possibilità di realizzare l’atto pubblico secondo le forme previste dal diritto straniero118. Molti altri ritengono questa norma molto poco praticabile, soprattutto perché è probabilmente difficile trovare le prescrizioni estere e accertare se la realizzazione dell’atto secondo il diritto straniero offra analoghe certezze relative a integrità, autenticità e sicurezza119. Pertanto, uno di questi partecipanti propone di integrare l’articolo con una disposizione sulla postilla elettronica120. Secondo un altro partecipante, questa disposizione solleva diverse questioni. Ad esempio, se sia possibile allestire un atto originale in due forme diverse (una volta secondo l’OAPuE e una volta in base a una norma di diritto straniero). In tal caso sorgerebbe la questione sul rapporto tra i due atti originali e sul modo di procedere se la verbalizzazione dell’uno non corrispondesse alla verbalizzazione dell’altro. Questo partecipante sembra essere contrario alla possibilità di realizzare un atto pubblico elettronico secondo il diritto straniero121.

113 VbN, pag. 2.

114 PPD.

115 ZH, pag. 2.

116 ASC, pag. 1.

117 BS, pag. 2; FSN, pag. 4.

118 SO, pag. 2.

119 Cfr. NE, pag. 2; ZH, pag. 3; ZG, pag. 2; VD, pag. 3.

120 ZG, pag. 2.

121 VbN, pag. 2.