Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
co ufficiale adotta tutte le misure necessarie e adeguate affinché la realizzazione dell’atto pubblico, la certificazione e l’atto non siano usati in modo abusivo e affinché la loro diffusione avvenga libera da falsificazioni e in modo sicuro»151.
5.3.2.3 Art. 6 P-OAPuE
Tre partecipanti sottolineano che l’iscrizione di ingegneri geometri nel registro dei geometri ai sensi della legge sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62) costituisce un presupposto per poter operare sul territorio della Confederazione. Per poter operare quale pubblico ufficiale, tuttavia, devono essere soddisfatte ulteriori condizioni cantonali. In regioni con libera scelta del geometra tale ammissione è valida per tutto il Cantone; in Cantoni con monopolio territoriale l’ammissione è invece valida soltanto per un circondario o addirittura per un solo Comune. L’iscrizione nel registro dei geometri costituisce una condizione necessaria per poter operare nel Cantone. La responsabilità che nel Cantone abbia luogo la giusta iscrizione spetta però al Cantone. Sorge quindi la questione a chi spetti la competenza dell’iscrizione nell’UPReg152.
In merito all’articolo 6 sono state fatte le seguenti osservazioni.
Cpv. 1
L’ultimo periodo del capoverso 1 dovrebbe essere spostato alla fine del capoverso 2, altrimenti il capoverso 1 implicherebbe la gestione di tutti i dati, anche quelli dei pubblici ufficiali che non realizzano o certificano documenti elettronici153.
La maggioranza dei Cantoni gestirà un proprio registro dei pubblici ufficiali. A differenza dell’UPReg, tali registri cantonali conferiscono, con forza di cosa giudicata, ai pubblici ufficiali iscritti la facoltà di realizzare atti pubblici. Mediante l’iscrizione nel registro cantonale, il Cantone conferisce al pubblico ufficiale una funzione sovrana con la conseguenza che egli espleta un compito pubblico e sottostà pertanto alla vigilanza dello Stato. È quindi errata l’affermazione del secondo periodo del capoverso 1 secondo cui i Cantoni gestiscono i dati dei pubblici ufficiali nell’UPReg. Essa contraddice l’articolo 6 capoverso 2 P-OAPuE. Pertanto, il secondo periodo dell’articolo 6 capoverso 1 andrebbe adeguato come segue: «Il Cantone può gestire nell’UPReg i dati di cui all’articolo 8 capoverso 1 per tutti i pubblici ufficiali assicurando che siano sempre aggiornati“154.
Cpv. 2
L’ultima parte del periodo («...che offrono tali servizi») dovrebbe essere spostata alla fine (dopo «le persone abilitate nel Cantone»).155
L’espressione francese “légaliser électroniquement“ non ha senso e va sostituita con «procéder à une légalisation électronique» (lo stesso vale per l’art. 9 cpv. 1 P-OAPuE).156
Cpv. 4
Tale disposizione consente un’interfaccia tra i registri cantonali e l’UPReg, il che soddisfa un’importante esigenza157.
151 USC, pag. 2.
152 Geosuisse, pag. 2; IGS S. 2; bauenschweiz, pag. 1 seg.; in merito vedi anche le osservazioni sull’art. 7 P-OAPuE, 5.3.2.5.
153 SG, allegato, pag. 3; SSURF pag. 3.
154 FSN, pag. 5.
155 SG, allegato, pag. 3.
156 CP, pag. 2.
157 VD, pag. 2; GE Annex pag. 1.