Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

Cpv. 2

 In base a questa disposizione, l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) o la Direzione federale delle misurazioni catastali saranno tenuti a integrare il registro degli ingegneri geometri con le informazioni di cui al capoverso 1 del presente articolo173.

 La disposizione è da integrare come segue: “Il pubblico ufficiale mette i certificati di cui al capoverso 1 lettera i a disposizione dell’UPReg, direttamente o mediante l’interfaccia di cui all’articolo 6 capoverso 4»174.

Cpv. 3

 Questa disposizione deve essere formulata in modo più chiaro. Ci sono persone con più indirizzi (in particolare, studi notarili che operano in più sedi), ragione per cui deve essere chiaro quali indirizzi vanno iscritti. Inoltre, ci sono persone con più funzioni (in particolare nell’ambito dello stato civile). Pertanto, occorre prevedere che una persona possa avere più iscrizioni nel registro dei pubblici ufficiali.175

5.4 Procedura

5.4.1 Osservazioni generali

In merito alle disposizioni sulla procedura vi sono molte osservazioni su aspetti specifici. Tuttavia, una minoranza dei partecipanti mette in discussione o critica tali disposizioni anche in linea generale, soprattutto in merito alla conformità con gli articoli 55 capoverso 1 e 55a capoverso 4 titolo finale CC.

Un partecipante propone di introdurre un sistema fondamentalmente diverso per la realizzazione degli atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche. Ritiene auspicabile infatti elencare le diverse tipologie di realizzazione di atti pubblici invece delle modalità di procedura, in quanto la definizione di tali modalità violerebbero la competenza dei Cantoni di disciplinare la forma della realizzazione di atti pubblici176.

Altri partecipanti si esprimono in senso critico sulla necessità di dover apporre la conferma di ammissione, ritenendola una violazione della competenza cantonale secondo l’articolo 55 capoverso 1 titolo finale CC177. Un partecipante chiede di specificare che la conferma di ammissione è rilasciata dalle competenti autorità (cantonali) e che mediante l’UPReg può essere solo richiamata. Occorre evitare l’impressione che sia l’UFG a rilasciare la conferma178. Un altro partecipante osserva che nel Canton VD esiste un registro elettronico dei notai che, contemporaneamente alla firma del notaio, fornisce un sigillo elettronico a conferma che il notaio agisce in veste ufficiale. Solo il Cantone può fornire un simile sigillo, visto che trasferisce parzialmente la sua sovranità al pubblico ufficiale. L’art. 9 P-OAPuE accenna in linea di principio a tale aspetto, senza tuttavia menzionare esplicitamente il sigillo cantonale. Si chiede quindi di esplicitare tale aspetto nell’OAPuE e che sia riconosciuto espressamente il sigillo elettronico cantonale.179

In relazione alla conferma di ammissione, un partecipante osserva che soltanto una firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bisCO costituisce una firma personale. Per contro, mediante un certificato elettronico qualificato, non può essere generata

173 SZ, pag. 2.

174 FNS, pag. 6; in modo analogo SDMS Allegato pag. 4.

175 BE, pag. 2.

176 GE, allegato, pag. 2 seg.

177 In particolare, AI, pag. 1; UNIL, pag. 2 seg.; FNS, pag. 4.

178 VD, pag. 1 seg.

179 SDMS, pag. 3, con le rispettive proposte di formulazione in allegato.