Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
alcuna firma notarile; pertanto, le conferme di ammissione cantonali e federali dovrebbero essere munite di firma elettronica180
Tre partecipanti si chiedono se la certificazione della stampa di un documento elettronico ai sensi dell’art. 13 E-OAPuE rientri nella competenza esecutiva del Consiglio federale. È più probabile che tale competenza resti riservata al Cantone, poiché non rientra nell’ambito della realizzazione di atti pubblici in forma elettronica181.
Ulteriori critiche riguardano aspetti della procedura per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche. Due partecipanti criticano la procedura soprattutto perché troppo dispendiosa per la digitalizzazione di giustificativi da parte del registro di commercio. La procedura è considerevolmente più complicata rispetto a quella prevista per la certificazione su carta.182 Un partecipante sostiene che la digitalizzazione di giustificativi sia un atto amministrativo interno. Pare quindi poco ragionevole che il registro di commercio debba confermare a sé stesso che il collaboratore procedente abbia la pertinente competenza e che, inoltre, sia iscritto nell’UPReg quale notaio. Per questi affari di massa dovrebbe essere prevista una procedura semplificata, mediante firma specifica (certificati macchina) e rinunciando alla conferma di ammissione via UPReg. Per motivi oggettivi risulta inoltre più ragionevole inserire tali regolamentazioni nell’ordinanza sul registro di commercio183. Un altro partecipante giudica i costi connessi alla firma elettronica troppo elevati184.
Vengono inoltre fatte osservazioni generali o di principio sulle disposizioni procedurali.
Tre partecipanti propongono che si rinunci all’esigenza di digitalizzare l’atto originale e che l’atto pubblico possa essere steso direttamente in forma elettronica, come già avviene in alcuni Cantoni185. In tal modo, l’atto pubblico in forma elettronica potrebbe essere steso mediante dati strutturati, elettronicamente registrati. Grazie alla stesura in forma elettronica, i dati registrati in modo strutturato potrebbero essere trasmessi dal notaio al registro fondiario mediante un formato di interfaccia standardizzato su scala nazionale (p. es. mediante un sistema Terravis). Nel caso della misurazione ufficiale, nel Cantone di Berna già ora l’originale del piano catastale è emesso quale stampa dei dati elettronici del geometra. Nel contempo, gli equivalenti dati elettronici vengono trasmessi mediante l’interfaccia standardizzato dalla misurazione ufficiale al registro fondiario, nel quale sono registrati in forma elettronica186. Grazie alla realizzazione dell’atto pubblico direttamente in forma elettronica, si potrebbe rinunciare alla digitalizzazione delle firme delle parti e del notaio, il che è auspicabile per ragioni di sicurezza187.
Un partecipante rileva infine che l’avamprogetto non disciplina la possibilità di allestire da un documento firmato elettronicamente una certificazione della firma su carta. Per la copia certificata, questo caso è disciplinato dall’articolo 13 P-OAPuE. Il partecipante ritiene che non sia del tutto da escludere che, in determinati casi, sussista l’esigenza di una simile certificazione188.
180 FNS, pag. 4 seg. con rispettive proposte di formulazione e integrazione sull’art. 2 cpv. 1 lett. b-c E-OAPuE.
181 FR, pag. 2; SG, allegato, pag. 1 seg.; GE, allegato, pag. 4; con rinvio a queste prese di posizione, ma anche a osservazioni opposte, SSURF, pag. 1 seg.
182 GE, allegato, pag. 3; cfr. anche ZH, pag. 1 e 3.
183 SG, allegato, pag. 3 seg.
184 GE, pag. 1.
185 BE, pag. 3; SDMS, pag. 3, con la rispettiva proposta di formulazione relativa all’art. 10 cpv. 2 P-OAPuE, allegato; FNS, pag. 7, anch’essa con la relativa proposta di formulazione.
186 BE, pag. 3.
187 BE, pag. 3; SDMS, pag. 3; FNS, pag. 7, con riferimento alla «prospettata ammissione della firma elettronica».
188 BE, pag. 4.