Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

Cpv. 3

 Questa disposizione dovrebbe essere abrogata206. Non sussiste infatti nessuna necessità di ulteriori elementi cantonali. Del resto, il loro inserimento non spetta al gestore del registro. Occorre rilevare che non si può parlare di una validità ai sensi del diritto federale degli atti pubblici e delle certificazioni, bensì al massimo della validità della conferma di ammissione207.

 Si chiede di introdurre in questa disposizione un esplicito riferimento al sigillo professionale elettronico208.

 Il secondo periodo della disposizione va abrogato. È unicamente il diritto cantonale a stabilire se nel caso di disposizioni procedurali cantonali si tratti di norme che ne condizionano la validità o di prescrizioni d’ordine. Se il diritto cantonale dispone che nella realizzazione di un atto pubblico in forma elettronica è necessario l’utilizzo del sigillo professionale elettronico, in mancanza del sigillo non viene realizzato alcun atto pubblico e nulla può la dichiarazione di ammissione federale. Da questo punto di vista, è errato prevedere in questa disposizione che ulteriori elementi sulla pagina del verbale (come il sigillo elettronico) non avrebbero alcuna influenza sulla validità dell’atto pubblico elettronico209.

 La formulazione è da adeguare nel modo seguente: «I Cantoni possono prevedere l’aggiunta di ulteriori elementi sulla pagina del verbale. Nella misura in cui tali elementi vengono apportati in chiaro, devono essere apportati sotto la conferma di ammissione». Per la motivazione, si rinvia alle osservazioni sul capoverso 2. Considerato che l’autorizzazione alla realizzazione di atti pubblici è di competenza cantonale, l’aggiunta di «ulteriori elementi» deve divenire regola notarile210.

Cpv. 4

 La competenza federale sulla regolamentazione della conferma di ammissione è da estendere anche al sigillo cantonale elettronico del pubblico ufficiale211.

5.4.2.2 Art. 10 P-OAPuE

Questa disposizione – che prevede la digitalizzazione dell’atto originale ha dato adito ad alcune proposte di modifica di fondo.

Un partecipante critica, ad esempio, il fatto che l’avamprogetto si basi esclusivamente sul sistema dell’atto originale. Si osserva che tale sistema vige solo in alcuni Cantoni (TI, ZH, BE, UR, FR, SO, VD, VS, NE, GE, JU), mentre in altri viene utilizzato il sistema dell’atto per circolazione (p. es. nel Cantone AG), che prevede sin dall’inizio il rilascio di più originali. Pertanto, l’articolo 10 P-OAPuE dovrebbe essere adeguato di conseguenza. Il pubblico ufficiale non dovrebbe essere tenuto ad aggiungere un verbale che secondo il diritto cantonale non può redigere. Si propone quindi la seguente formulazione:

206 FNS, pag. 6 seg.; SDMS, allegato, pag. 5.

207 FNS, pag. 6 seg.

208 FSN, pag. 2.

209 FSN, pag. 3.

210 VbN, pag. 3.

211 FNS, pag. 7; SDMS, allegato, pag. 7; il rinvio al sigillo cantonale elettronico in questa disposizione viene richiesto anche da ANV, pag. 3.