Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
La formulazione va adeguata come segue: «(il pubblico ufficiale) richiama la conferma di ammissione dall’UPReg e l’appone unitamente ad altri eventuali elementi di cui al capoverso 3.». Ulteriori elementi dovrebbero poter essere annotati in un’unica tappa. In caso di annotazione di ulteriori elementi cantonali in una tappa successiva, sussiste il rischio che vengano danneggiate caratteristiche elettroniche del documento stesso198.
Cpv. 2
La designazione della funzione «in chiaro» non ha alcuna influenza sulla validazione. Il documento deve comunque essere validato mediante software. L’esigenza della visibilità non potrebbe forse indurre a validare «de visu»? Peraltro, l’apposizione di tracce in chiaro nel caso della firma e della designazione della funzione causa problemi nella prassi, in quanto i documenti, in determinate circostanze, perdono la loro qualità di formato PDF/A valido (problema dello spazio dei colori) oppure tale apposizione è sovrapposta sul testo che ne risulterebbe coperto.199
Lett. c
Anche in merito a questa disposizione – come già per l’articolo 8 capoverso 1 lettera d P-OAPuE – diversi partecipanti propongono un’altra formulazione200. La disposizione dovrebbe recitare quanto segue: «cognome e nome del pubblico ufficiale secondo l’UPReg e l’IDI.»201 oppure: «il cognome e i nomi del pubblico ufficiale secondo l’iscrizione nell’UPReg e l’IDI.»202
Lett. e
Questa disposizione viene accolta positivamente. La chiara delimitazione della competenza del pubblico ufficiale consente alle rispettive autorità di vigilanza cantonali di delimitare, in virtù del rispettivo ordinamento cantonale, l’autorizzazione individuale, a seconda, ad esempio, della formazione e della funzione di ciascun collaboratore. Anche nel caso dell’estensione del campo d’applicazione personale ai collaboratori degli uffici del registro fondiario, come proposto dall’articolo 2 capoverso 1 lettera a P-OAPuE, è così garantito che la competenza di realizzare atti pubblici e rilasciare certificazioni sia conferita soltanto nell’ambito della normativa vigente203.
Nel Cantone di Zurigo determinate persone sono autorizzate a rilasciare certificazioni elettroniche, ma non a realizzare atti pubblici in forma elettronica. La presente disposizione dovrebbe essere pertanto formulata in sintonia con l’articolo 2 capoverso 1 lettera a P-OAPuE (“...atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche ...“)204.
Ci si chiede se nella descrizione delle competenze dei pubblici ufficiali non si debba tenere conto del cosiddetto «piccolo notariato», praticato in 10 Cantoni. In tale contesto – a differenza di quanto avviene con il notariato latino – le persone roganti non possono realizzare determinati atti in relazione a beni immobili. Un adeguamento del tenore dell’ordinanza non sembra tuttavia necessario, è sufficiente l’adeguamento nella descrizione della conferma di ammissione205.
198 VbN, pag. 3.
199 VbN, pag. 3.
200 Cfr. punto 5.3.2.6.
201 ZG, pag. 1 e 2 seg.; in modo analogo anche ASC pag. 1.
202 FSN, pag. 5 seg.
203 LU, pag. 2.
204 ZH, pag. 4.
205 FNS, pag. 6.