Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
5.4.2 Osservazioni sui singoli articoli
5.4.2.1 Art. 9 P-OAPuE
In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.
In generale
Ci si chiede perché il rapporto esplicativo non menzioni gli ingegneri geometri (pag. 9 segg.). Sarebbe importante illustrare le loro competenze nella tabella del rapporto esplicativo (pag. 10 seg.)189.
Occorre prevedere la possibilità, nell’ambito del registro di commercio, di indicare, invece di un IDI per ogni collaboratore, l’IDI del registro di commercio competente. I pubblici ufficiali sono qualificati quali collaboratori del registro di commercio e degli uffici dei fallimenti. Costituirebbe un inutile dispendio amministrativo dover richiedere un IDI per ciascun collaboratore190.
In considerazione degli obiettivi perseguiti dal registro dei pubblici ufficiali, non vi è alcun motivo di completare le informazioni previste dal P-OAPuE con altre informazioni previste dal diritto cantonale (in particolare, informazioni relative alla lingua utilizzata o a titoli accademici)191.
Attualmente, l’esigenza di un ulteriore elemento cantonale sulla pagina del verbale non può essere valutato in termini definitivi. Appare tuttavia ragionevole che i Cantoni possano apportare ulteriori elementi, al fine di tener conto di future evoluzioni a livello cantonale192.
Cpv. 1
L’utilizzo, nella versione francese, di «légaliser électroniquement» non ha senso e va sostituita con «procéder à une légalisation électronique» (ciò vale anche per l’art. 6 cpv. 2 P-OAPuE)193.
Lett. a
Nel testo dell’ordinanza è previsto che il pubblico ufficiale “realizza il documento elettronico“. Si propone che la disposizione precisi che il pubblico ufficiale realizza il documento destinato a essere trasmesso per via elettronica («l’officier public établit le document destiné à être transmis par voie électronique»)194.
Lett. e
In caso di certificazioni per scopi meramente interni all’autorità, si deve poter rinunciare alla richiesta e al rilascio della conferma di ammissione dal registro dei pubblici ufficiali195.
La modalità su come inserire sul documento la conferma di ammissione è da precisare196.
Alla procedura sarebbe da aggiungere l’apposizione da parte del pubblico ufficiale del sigillo elettronico secondo il diritto cantonale197.
189 AG, pag. 1; ZH, pag. 4, BL, pag. 1; BS, pag. 2; SZ, pag. 2.
190 ZG, pag. 3.
191 FR, pag. 1.
192 OW, pag. 2.
193 CP, pag. 2.
194 FR, pag. 2.
195 ZH, pag. 3, inoltre cfr. punto 4.2.
196 FR, pag. 2.
197 ANV, pag. 3; FSN, pag. 2; SDMS, allegato, pag. 5.