Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
Art. 10 Copia elettronica di un atto originale
1L’atto originale è realizzato su carta.
[...]
3Il pubblico ufficiale allega al documento il verbale attestante la sua conformità con l’atto originale (firma o esemplare) o le sue relative parti.
[...]212
Un altro partecipante chiede di adeguare l’articolo 10 E-OAPuE in modo da poter emettere l’atto elettronico direttamente in formato elettronico e stamparlo solo successivamente (se richiesto dalle parti) e quindi di rinunciare alla digitalizzazione dell’atto originale su carta213. In modo analogo, due partecipanti rinviano alla cosiddetta «realizzazione sig.» applicata nei loro Cantoni, con cui viene realizzato un documento elettronico autonomo e non è quindi necessaria la digitalizzazione dell’atto originale con le firme autografe. È il diritto cantonale a decidere decide se e in che misura tale genere di realizzazione sia consentito. Il P-OAPuE non dovrebbe pertanto prevedere restrizioni in ordine alle modalità di realizzazione degli atti pubblici elettronici. Inoltre, occorrerebbe prestare attenzione all’aspetto della protezione dei dati in riferimento alla pubblicazione di firme autografe.214 La formulazione dell’articolo 10 capoverso 2 P-OAPuE andrebbe quindi adeguata nel modo seguente: «È digitalizzato o salvato elettronicamente per intero o in parte assieme a eventuali allegati.»215
Un partecipante fa notare poi che la definizione della copia elettronica nell’articolo 2 capoverso 1 lett. e P-OAPuE diverge da quella nella procedura secondo l’articolo 10 P-OAPuE, in quanto nella prima disposizione è presupposta una riproduzione elettronica testualmente fedele dell’atto originale, mentre la seconda presuppone una copia digitale. In effetti, in molti Cantoni la prassi notarile applica entrambe le varianti. Le due disposizioni sarebbero da adeguare in modo da contemplare entrambi le varianti216.
Ulteriori osservazioni su questa disposizione
Cpv. 4
La formulazione è da cancellare217 o da adeguare nel modo seguente218: «(il pubblico ufficiale) può integrare il verbale con altri dati.» Nella realizzazione elettronica il destinatario non è da indicare e la cerchia dei (potenziali) destinatari sarebbe da lasciare aperta, poiché a differenza della realizzazione cartacea, quella elettronica consente potenzialmente un numero indefinito di esemplari. L’indicazione dei singoli dati è pertanto da cancellare219.
5.4.2.3 Art. 11 P-OAPuE
Un partecipante accoglie espressamente con favore che l’avamprogetto introduca la procedura per la realizzazione di un atto pubblico in forma elettronica da un registro pubblico220.
In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.
212 ANG, pag. 1 seg. e gli Allegati ivi citati.
213 BE, pag. 3; cfr. anche n. 5.4.1.
214 VbN, pag. 3 seg.; FSN, pag. 6; SDMS, pag. 3 e allegato, pag. 7
215 FSN, pag. 6.
216 GE, allegato, pag. 3.
217 ANG, pag. 2 con rimando alla presa di posizione di VbN, pag. 4.
218 VbN, pag. 4 con rimando ai modelli di verbali (http://www.bernernotar.ch/dienstleistungen/support-elektronischekanzlei/hinweise-spezifikationen.htm#c338).
219 VbN, pag. 4.
220 SO, pag. 2.