Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
Cpv. 1
In relazione alla realizzazione di estratti e attestazioni elettronici da registri di diritto privato, si pone la questione se l’elenco di cui agli articoli 11 e 2 P-OAPuE sia esaustiva221.
Non è chiaro se sia compresa la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica nell’ambito delle misurazioni ufficiali e dei catasti RDPP. Questi ultimi vengono indicati come «catasti» e non sono considerati «registri»222. Il testo dell’ordinanza è formulato in modo troppo restrittivo e dovrebbe essere redatto in modo più ampio, al fine di consentire la realizzazione di atti pubblici anche nel settore delle misurazioni ufficiali e dei catasti RDPP (possibile formulazione: «attestante il fatto che si tratta […] da un registro o da un catasto pubblico».223
Cpv. 2
Per gli ambiti del registro fondiario e del registro di commercio il rimando in questa disposizione è da limitare all’articolo 9 capoverso 1 lettere c–e P-OAPuE. Visto che questi atti pubblici in forma elettronica provengono da un registro pubblico, non trovano applicazione le lettere a-b dell’articolo 9. Dovrebbe valere invece la medesima regola e il medesimo rimando dell’articolo 15 capoverso 2 P-OAPuE224.
Il rimando è da limitare all’articolo 9 capoverso 1 lettera c–e, poiché già il capoverso 1 prescrive che va allestito un documento in forma elettronica e aggiunto un verbale225.
5.4.2.4 Art. 12 P-OAPuE
Un partecipante chiede di regolamentare nell’articolo 12 P-OAPuE anche la copia certificata elettronicamente di un documento elettronico, fornendo concrete proposte di modifica:226
La rubrica dovrebbe recitare: “Copia elettronica certificata di un documento“.
La copia certificata elettronicamente di un documento elettronico dovrebbe essere regolata in un nuovo capoverso 2 dal seguente tenore: «Per la realizzazione di una copia certificata di un documento elettronico, quest’ultimo è trasposto, in tutto o in parte, in un nuovo documento elettronico.»
L’attuale capoverso 2 (nuovo cpv. 3) dovrebbe essere formulato come segue: «Il pubblico ufficiale allega al documento elettronico il verbale attestante la sua conformità con il documento cartaceo o il documento elettronico o le sue rispettive parti.»
L’attuale capoverso 3 (nuovo cpv. 4) va adeguato anche in considerazione della circostanza che un documento elettronico, accanto alle informazioni in chiaro, ne contiene ulteriori, ad esempio i metadati, e, a seconda del programma con cui il documento viene reso visibile, sono visibili informazioni o livelli differenti. La copia di un documento elettronico non è semplicemente una copia identica all’originale. Il pubblico ufficiale deve quindi mettere a verbale quali caratteristiche sono le stesse e quali no. Vanno indicate, inoltre, le caratteristiche verificate in relazione all’identità e le modalità di tale verifica. Il capoverso 3 sarebbe da formulare nel modo seguente: «Nella realizzazione di una copia elettronica certificata di un documento elettronico, il pub-
221 TI, pag. 2.
222 ZH, pag. 4.
223 BL, pag. 2.
224 BE, pag. 3.
225 VbN, pag. 4.
226 VbN, pag. 4.