Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
blico ufficiale verbalizza quali caratteristiche del documento originale corrispondono a quelle della copia elettronica certificata e quali no.»227
5.4.2.5 Art. 13 P-OAPuE
Tre partecipanti ritengono che non sia chiaro in che misura la stampa certificata di un documento elettronico secondo l’articolo 13 P-OAPuE rientri nella competenza normativa dell’ordinanza. È piuttosto probabile che tale competenza permanga ai Cantoni, poiché la stampa non fa parte dell’ambito della realizzazione elettronica dell’atto pubblico228.
In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.
Cpv. 1
La problematica di ciò che è leggibile non è limitata a documenti che non costituiscono formati riconosciuti ed è una questione generale. Anche dati PDF/A contengono, ad esempio, metadati. Pertanto, la formulazione «soltanto di quanto riesce a leggere» è applicabile all’intero articolo (e non solo al cpv. 5), a prescindere dai formati utilizzati. Sarebbe da inserire un nuovo capoverso 1 dal seguente tenore: «Nella certificazione di stampe di documenti elettronici, il pubblico ufficiale attesta esclusivamente quanto riesce a leggere». L’attuale capoverso 1 (nuovo cpv. 2) dovrebbe essere così riformulato: «Per la realizzazione di una stampa certificata di un documento elettronico, il documento viene stampato in tutto o in parte su carta»229.
Cpv. 2
Il testo dell’ordinanza deve essere precisato. Non è chiaro infatti cosa s’intenda con la formulazione «... attestante la sua conformità con il documento elettronico presentato...», ossia, se sia intesa la sola parte in chiaro dell’atto oppure un formato elettronico leggibile solo con specifiche applicazioni IT o anche altri formati230.
Oltre alle firme, i documenti elettronici possono contenere altre caratteristiche elettroniche (p. es. estratti del casellario giudiziale, documenti UFCOM ecc.). Pertanto, in sostituzione dell’attuale capoverso 2 dovrebbe essere inserito un nuovo capoverso dal seguente tenore: «Devono essere verbalizzati anche gli strumenti d’ausilio per la visualizzazione del contenuto e dei metadati nonché le ulteriori circostanze della visualizzazione e della stampa. Devono inoltre essere verificate e documentate le caratteristiche elettroniche del documento.»231
Cpv. 3
Le indicazioni richieste non sono sufficienti, poiché, oltre alla firma, i documenti elettronici possono contenere ulteriori caratteristiche elettroniche (p. es. estratti del casellario giudiziale, documenti UFCOM ecc). La disposizione sarebbe da riformulare come segue: «Se il documento da certificare reca una firma elettronica, il pubblico ufficiale verifica altresì la firma e documenta sulla stampa il risultato della verifica per quanto riguarda:»232.
Lett. c
Occorre esemplificare cosa s’intende per «attributi giuridicamente rilevanti»233.
227 VbN pag. 4 seg. con rimando anche alle osservazioni in parte corrispondenti sull’rt. 13 cpv. 3 E-OAPuE.
228 FR pag. 2; SG Allegato pag. 1 seg.; GE Annex pag. 4.
229 VbN pag. 5.
230 BE pag. 3.
231 VbN pag. 5 con rimando alle proposte di modifica sull’art. 12 cpv. 3 risp. sul nuovo cpv. 4 E-OAPuE.
232 VbN pag. 5.
233 BE, pag. 4.