Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
5.5.2.4 Art. 18 P-OAPuE
In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.
In generale
Secondo l’articolo 18 capoverso 2 P-OAPuE possono essere stipulati accordi diversi sulla fatturazione anche tra l’UFG e i servizi competenti. Nel rapporto esplicativo si fa riferimento esclusivamente ad accordi (diversi) tra l’Ufficio federale di giustizia e il «partner cantonale». Nel caso di ingegneri geometri, sarebbe competente la Commissione degli ingegneri geometri, che essendo competente per tutta la Svizzera, non è un partner cantonale. La menzione «il servizio competente secondo il diritto applicabile» farebbe chiarezza. Questo è rilevante, poiché la regola di cui all’articolo 18 capoverso 1 P-OAPuE non è applicabile alle misurazioni pubbliche e al catasto RDDT281.
Cpv. 1
Viene proposta la fatturazione trimestrale o semestrale282.
La fattura non dovrebbe essere fatta ai pubblici ufficiali, bensì, annualmente, ai distretti dello stato civile283.
Cpv. 3
È ritenuto inaccettabile che in caso di mora nel pagamento, un notaio possa essere escluso dalle prestazioni dell’UPReg e, quindi, dall’esercizio della sua funzione284.
5.5.2.5 Art. 19 P-OAPuE
Alcuni partecipanti chiedono l’estensione della gratuità della conferma di ammissione. Un partecipante ritiene troppo limitata l’esenzione per gli uffici del registro fondiario chiedendone l’estensione a ulteriori collaboratori del registro fondiario, analogamente a quanto già previsto per gli uffici del registro di commercio285. Un altro critica che il registro di commercio debba pagare o meno un emolumento a seconda del destinatario. Ciò è complicato e nella prassi implica problemi di delimitazione. Inoltre, tale regolamentazione è contraria alla ripartizione delle competenze prevista dall’ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1), secondo il cui articolo 9 capoverso 1 lettera i tali emolumenti spettano esclusivamente ai Cantoni. Con questa nuova disposizione la Confederazione si attribuisce il diritto di partecipare indirettamente agli emolumenti cantonali. Il partecipante propone di cancellare l’elenco esaustivo delle esenzioni e di esonerare in toto dall’obbligo di versare emolumenti le autorità del registro di commercio, dello stato civile e dei registri fondiari286. Un altro partecipante chiede di integrare l’elenco con «ulteriori autorità». Sarebbero da considerare, ad esempio, le autorità di vigilanza da esentare esplicitamente per le conferme di ammissione inerenti alle iscrizioni e alle mutazioni nel registro dei pubblici ufficiali287.
Infine, un altro partecipante propone una limitazione temporale di cinque anni per l’esenzione dall’emolumento. In tal modo si creerebbe uno stimolo per una rapida attuazione288.
281 ZH, pag. 4.
282 FR, pag. 2.
283 ASC, pag.1.
284 GE, Annex pag. 5.
285 LU, pag. 3; sull’ambito di applicazione personale anche le rispettive osservazioni sull’art. 2 cpv. 1 lett. a E-OAPuE, supra n. 5.2.2.
286 SZ, pag. 3.
287 SO, pag. 3.
288 USC, pag. 2.