Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

registro centrale e sulle sue funzioni274. Un altro chiede di ridurre l’emolumento a un franco. Prevedibilmente, l’emolumento verrebbe compensato dall’incremento di efficienza e dal risparmio di altre spese (p. es. spese postali) da parte dei pubblici ufficiali275. Un altro partecipante ritiene che, in caso di utilizzo intenso dell’UPReg, dovrebbe essere presa in considerazione una riduzione degli emolumenti276.

Si chiede poi di chiarire se l’emolumento di due franchi sia soggetto all’IVA277 e, se del caso, di motivarlo.

Secondo un altro partecipante, l’UPReg non è in grado di verificare quante volte viene richiesta la conferma di ammissione per lo stesso documento. L’UPReg tiene esclusivamente conto del numero delle conferme richieste. La formulazione sarebbe da adeguare nel modo seguente: «L’UFG riscuote un emolumento di 2 franchi per ciascuna conferma di ammissione»278.

5.5.2.2 Art. 17 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

 Secondo l’articolo 73a dell’ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21), agli ingegneri geometri è prescritto un emolumento per l’autenticazione. Occorre chiarire con l’Ufficio federale di topografia (swisstopo; Direzione federale delle misurazioni) se l’articolo 17 P-OAPuE si applichi anche agli ingegneri geometri279.

5.5.2.3 Art. 18 e 19 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

 Se sono coinvolti collaboratori degli uffici del registro fondiario o di altri istituti di diritto pubblico in qualità di pubblici ufficiali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a P-OAPuE, occorre rinunciare alla fatturazione (diretta). Secondo l’articolo 19 P-OAPuE, il caso di maggior frequenza per gli uffici dei registri fondiari, ossia il rilascio ai cittadini di atti pubblici in forma elettronica da un registro pubblico non è esente da emolumento. Si pone quindi la domanda, chi sia debitore dell’emolumento. Conformemente all’articolo 18 capoverso 1 P-OAPuE, l’UFG fattura l’emolumento ai pubblici ufficiali. Tuttavia, nel Cantone di Berna, ad esempio, l’ufficiale del registro fondiario non risponde personalmente degli emolumenti per gli estratti dal registro. Teoricamente, il Cantone potrebbe stipulare una convenzione con la Confederazione secondo cui il Cantone è debitore dell’emolumento (art. 18 cpv. 2 P-OAPuE). Sarebbe però molto più opportuno prevedere nell’OAPuE che il rilascio ai cittadini di un atto pubblico in forma elettronica da un registro pubblico sia esente da emolumento. È quantomeno singolare che il Cantone debba pagare emolumenti per la certificazione dei suoi propri dati280.

274 BS, pag. 2.

275 TG, pag. 2.

276 NE, pag. 2.

277 SZ, pag. 3.

278 VbN, pag. 6.

279 SZ, pag. 3 seg.

280 BE, pag. 4 seg.