Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine

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4.1.8 Richieste generali/ulteriori richieste

Il partito PLR chiede di attuare le richieste esposte nel postulato CdG-S (14.3297) di stralciare in modo sistematico dall’elenco delle specialità i medicamenti che non rispondono più ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.

Il partito PSS dubita in linea di massima che con la proposta vengano attuate correttamente le disposizioni dell’articolo 32 LAMal e invita il Consiglio federale a sfruttare tutta la sua competenza. Il partito mantiene una visione critica nei confronti del modello della prevalenza.

APA, FMH e mfe criticano le numerose modifiche delle ordinanze apportate negli ultimi anni, dato che queste generano molti costi di informazione e una certa incertezza del diritto. Mantengono inoltre grosse riserve in merito agli adeguamenti di prezzo proposti per i generici e alla comunicazione dei dati di cui all’articolo 28 capoverso 3 lettera g OAMal.

Secondo l’opinione di NVS, UNION, SVKH e Dakomed le disposizioni proposte dell’OAMal e dell’OPre non distinguono se il medicamento in questione sia un medicamento della medicina classica convenzionale o un fitofarmaco o appartenga alla medicina complementare. In generale vige il principio secondo cui negli attuali prezzi dell’ES, nell’ambito dell’omeopatia e della medicina antroposofica, non si tiene conto dell’aumento dei costi di omologazione, dei costi del personale, dei requisiti della conformità alle buone prassi di fabbricazione (BPF), dei costi del materiale e delle materie prime e dei costi di sviluppo. Di conseguenza molti medicamenti sul medio termine dovranno essere eliminati dall’ES. Un’evoluzione di questo tipo non sarebbe tuttavia compatibile con l’articolo 118 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e con l’articolo 43 capoverso 6 LAMal. Rimane da esaminare se a livello di ordinanza sia necessaria una nuova categoria, dato che i medicamenti complementari e fitoterapeutici non sono né preparati originali né generici. Nell’eventualità propongono di tenere presenti i punti da loro proposti nel quadro delle modifiche delle ordinanze relative alla legge sugli agenti terapeutici (LATer) rivista.

Interpharma e vips respingono la modifica relativa alla notifica di nuove indicazioni con la sicurezza che essa genera un onere supplementare senza apportare benefici aggiuntivi. Il sistema basato sulla domanda deve essere mantenuto e va rispettato. L’ammissione obbligatoria di nuove indicazioni non sarebbe efficace.

Curafutura, santésuisse, SKS, SGB e frc nonché il partito PSS chiedono un’estensione del diritto di ricorso agli assicuratori e alle loro associazioni, alle organizzazioni per la tutela dei consumatori, alle organizzazioni dei pazienti e agli assicurati.

4.2 Osservazioni sui singoli articoli dell’avamprogetto

4.2.1 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal)

Articolo 28 capoverso 3 lettera g

Il Cantone Ticino chiede che vengano resi noti anche i dati clinici necessari per determinare il beneficio delle terapie che rientrano in questo contesto. Suggerisce inoltre di esaminare la possibilità di creare un registro dei casi clinici.

L’UDC chiede che la richiesta di consegna di dati da parte degli assicuratori malattia venga eliminata. Questa risulta infatti sproporzionata e spesso anche inutile in assenza di ulteriori informazioni relative al contesto del singolo caso.

Curafutura chiede la soppressione di questo articolo in quanto a suo parare manca la relativa base legale. Ai sensi dell’articolo 42 capoverso 3bise 4 LAMal e dell’articolo 57 capoverso 7 LAMal, il flusso interno di dati dal medico di fiducia all’assicuratore risulta strettamente limitato. Non è quindi consentito richiedere la consegna automatica di dati medici non relativi a un caso da parte del medico di fiducia. Il progetto di consultazione non risponde ai requisiti dell’articolo 4 capoverso 2 e 3 della legge sulla protezione dei dati, dato che manca il collegamento a uno