Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine

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Articolo 64a capoversi 2, 4, 5, 6 e 7

Capoverso 2

Acsi ritiene che sia opportuno rinunciare all’obbligo di offrire tutti i dosaggi e le forme galeniche dei singoli preparati originali. In questo modo è possibile facilitare l’ingresso nel mercato dei generici.

Capoversi 4-7

SVKH chiede di tenere conto delle particolarità specifiche dei medicamenti complementari con e senza indicazione e dei medicamenti fitoterapeutici. Chiede inoltre di completare l’articolo 64a con i capoversi 4, 5, 6 e 7 come segue:

Capoverso 4: « Als Komplementärarzneimittel mit Indikation gelten Arzneimittel, mit behördlich genehmigter Angabe eines bestimmten Anwendungsgebiet, die nach den Herstellungsvorschriften kom-plementärmedizinischer Therapierichtung wie der Homöopathie, der anthroposophischen Me-dizin oder der traditionellen asiatischen Medizin hergestellt und deren Anwendungsgebiet ge-mäss den Prinzipien der entsprechenden Therapierichtung festgelegt wird. Als Komplemen-tärarzneimittel ohne Indikation gelten Arzneimittel, ohne behördlich genehmigte Angabe eines bestimmten Anwendungsgebiets, die zur individualtherapeutischen Anwendung bestimmt sind. »

Capoverso 5 : « Als Phytoarzneimittel gelten Arzneimittel, die als Wirkstoff ausschliesslich einen oder mehrere pflanzliche Stoffe oder pflanzliche Zubereitungen enthalten und nicht den Komple-mentärarzneimitteln zuzuordnen sind. »

Capoverso 6 : « Bei Arzneimitteln gemäss Absatz 4 und 5 wird nicht zwischen Originalpräparat im Sinne von Absatz 1 und Generikum im Sinne von Absatz 2 unterschieden. »

Capoverso 7: « Die Aufnahmebedingungen der Arzneimittel gemäss Absatz 4 und 5 werden geregelt in [Referenz einfügen] ».

Articolo 65 Rubrica

Capoverso 5bis

Curafutura ed Helsana chiedono un nuovo capoverso 5bis: «Bei Überschreiten einer bestimmten Umsatzschwelle verfügt das BAG eine Preissen-kung». Ritengono che finora manchi una relazione tra quantità e prezzo. Per limitare l’impatto del bilancio sul sistema sanitario, è necessario che il prezzo sia «appropriato» anche in rapporto alla cifra d’affari realizzata.

Articolo 65b Rubrica e capoversi 2 lettera b, 4bis, 5 e 7

Capoverso 2

Curafutura, Helsana e santésuisse chiedono che il capoverso 2 venga completato come segue: «Vergleich mit anderen Therapiemöglichkeiten (therapeutischer Quervergleich) unabhängig vom Status des Patentschutzes und der Art der Therapie». Chiede inoltre che venga aggiunto un capoverso 2biscon la seguente formulazione: «Der Preis des Arzneimittels steht in einem angemessenen Verhältnis zur Wirksamkeit ge-mäss Artikel 65 Absatz 3 und zum Jahresumsatz gemäss Artikel 65 Absatz 5bis(neu)». Deve essere sempre fatto un confronto con gli standard terapeutici vigenti, dato che anche finora il quadro clinico è stato trattato in maniera corrispondente. A parte il modello della prevalenza non vi sono oggi meccanismi che prevedano una relazione tra quantità e prezzo. Tuttavia, secondo il principio dell’economicità, anche i prezzi dei medicamenti amministrati devono sottostare a una relazione tra quantità e prezzo. Helsana e santésuisse chiedono l’integrazione di tutte le alternative terapeutiche nel CTT, anche dei generici.