Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine

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Capoverso 4bis

I Cantoni FR, JU, NE, VS e TI chiedono, in merito al capoverso 4bislettera a, che nel CTT vengano inclusi anche i medicamenti la cui protezione del brevetto è scaduta. La stessa cosa viene chiesta anche da acsi e SKS.

Il Cantone TG propone come definizione di CTT «con la stessa indicazione omologata e lo stesso tipo di applicazione.»

Curafutura e Helsana accolgono con favore la nuova definizione di CTT. Aggiungono tuttavia che devono essere presi in considerazione anche i costi di eventuali altre alternative terapeutiche, se queste risultano opportune nel rispetto dei criteri di efficacia, idoneità ed economicità.

Anche acsi ritiene che nel CTT debbano essere valutate cure alternative considerate economiche indipendentemente dalla protezione del brevetto. Tra queste rientrano anche le terapie non medicamentose o le cure con medicamenti o generici con brevetto scaduto.

Curafutura e santésuisse chiedono una precisazione del capoverso 4biscome segue: «Il confronto terapeutico trasversale esamina i seguenti aspetti: a. l’efficacia zu anderen bisher als wirtschaftlich erachteten Therapien (für Arzneimittel unabhängig von deren Patentschutz) impiegate come alternative terapeutiche; b. il costo giornaliero del medicamento o della cura rispetto a quello della terapia di cui alla lettera a impiegati come alternative terapeutiche.»

Helsana invece propone la seguente modifica del paragrafo 4bislettera b: «Die Kosten des Arzneimittels pro Tag oder Kur im Verhältnis zu den Kosten des bisherigen Therapiestandards, und zwar sowohl Arzneimittel -unabhängig vom Status des Patentschut-zes – als auch anderweitiger Therapie-Alternativen, die zur Behandlung derselben Krankheit eingesetzt werden können.»

SPO chiede una definizione più precisa del concetto di «stesse malattie». L’obiettivo deve rimanere quello di eseguire un CTT «ampio» che possa comprendere tutte le cure di una malattia indipendentemente dai sottogruppi.

Capoverso 5

Interpharma e vips chiedono di completare il capoverso 5 come segue: «Nell’ambito del confronto terapeutico trasversale il confronto di un preparato originale o di riferimento protetto dal brevetto deve essere effettuato esclusivamente con altri preparati originali o di riferimento protetti dal brevetto. Qualora non sia possibile effettuare il confronto terapeutico trasversale, il prezzo medio negli Stati di riferimento e il prezzo di fabbrica per la consegna finora vigente sono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno». Il principio della considerazione dei costi per la ricerca e lo sviluppo deve valere per tutti i riesami. Di conseguenza, fatto salvo per l’eccezione di cui al capoverso 6, per la nuova ammissione di un medicamento e per il riesame del prezzo, volto a garantire che siano presi in considerazione i costi per la ricerca e lo sviluppo, il confronto nell’ambito del CTT deve essere eseguito solo con preparati originali protetti dal brevetto. Questo viene sostenuto anche da SGV. L’integrazione nel terzo periodo ha l’obiettivo di precisare che, in caso di mancanza di preparati di confronto, il prezzo di fabbrica per la consegna finora vigente influisce nella fissazione del prezzo come CTT. Ciò corrisponde al senso e allo scopo della considerazione del beneficio terapeutico, dato che il prezzo finora vigente era stato valutato come economico in occasione dell’ultimo riesame.

Acsi e SKS sono dell’opinione che con l’eliminazione del limite massimo per il prezzo nel capoverso 5 (CPE più 5 per cento) è possibile che in futuro si presentino aumenti dei prezzi. Ritengono quindi opportuno rinunciare a tale modifica dato che già oggi i prezzi dei medicamenti sono decisamente troppo alti e per molti i premi dell’AOMS sono un onere finanziario insostenibilmente alto. Acsi e SKS chiedono per il capoverso 5, invece di una ponderazione al 50 per cento del prezzo determinato tramite CPE e CTT, di scegliere di volta in volta quello dei due meno costoso, rispettando l’interpretazione del Tribunale federale.