Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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maggiorazione del 10 per cento sulla media del terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo.
4.1.5 Economicità in generale, ritmo del riesame
La SPO è dell’opinione che debba essere presa in esame una modifica della LAMal. Al Consiglio federale deve essere attribuita la competenza di concretizzare l’esame dell’economicità.
Helsana chiede che il principio dell’economicità venga sancito in maniera chiara e comprensibile nelle nuove disposizioni dell’ordinanza, in modo che i riesami dei prezzi non possano essere contestati con successo in tribunale mediante procedure di ricorso. Dovrebbero essere concretizzate le nuove regole che prevedono l’integrazione del CPE e del CTT in egual misura sia per le nuove ammissioni sia per tutti i riesami dei prezzi.
Acsi, frc, SKS, curafutura, Helsana e santésuisse invitano al rispetto coerente del principio di convenienza dei costi. Ciò significa che di volta in volta deve essere applicato il prezzo più conveniente.
Per il Cantone BL vi è il pericolo che ulteriori riduzioni dei prezzi si possano ripercuotere negativamente sulla produzione e sulla ricerca della piazza farmaceutica svizzera. In particolare per le PMI che producono in Svizzera per il mercato svizzero la situazione riguardo a produzione e commercializzazione di medicamenti potrebbe farsi difficile. Sul medio e lungo termine margini inferiori avrebbero anche un effetto attenuante sulla capacità innovativa delle aziende interessate. Le spese per ricerca e sviluppo potrebbero diminuire. Oltre a ciò si rischiano conseguenze negative sulla sicurezza di approvvigionamento, ovvero sulla disponibilità di medicamenti, dato che, a causa di margini sempre più bassi, determinati prodotti non verrebbero più offerti in Svizzera. È quindi auspicabile che con l’avamprogetto venga attuata non solo una sentenza di principio del Tribunale federale, ma che siano anche integrate alcune delle richieste principali dell’industria farmaceutica (ad esempio una maggiore considerazione del CTT).
Il Cantone TI ritiene non adeguato che i medicamenti «vecchi» e affermati vengano riesaminati in base alle stesse regole di quelli nuovi, innovativi e più cari. Il Cantone auspica inoltre una regolamentazione speciale per i preparati prodotti in Svizzera. A tale proposito incoraggia l’attuazione dell’interpellanza Eberle 15.3161 «Medicamenti. Urge modificare il sistema di fissazione dei prezzi». I costi di produzione in Svizzera devono essere presi sufficientemente in considerazione. Il Cantone chiede che in futuro le proposte relative alla riduzione dei prezzi siano accompagnate da uno studio dell’impatto economico della revisione prevista.
IG Schweizer Pharma KMU chiede una revisione generale del sistema di fissazione dei prezzi con un trattamento differenziato che distingua segmenti di prezzo superiori e inferiori. Ciò in conformità con la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Eberle 16.3428 «Riesame dei prezzi dei medicamenti. Si tiene conto delle due opposte tendenze dell’evoluzione dei costi?».
Anche Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen lamenta la mancanza di coerenza nell’elaborazione, all’interno delle ordinanze, dei punti critici riportati nell’istanza del Tribunale federale. Inoltre, il sistema vigente deve essere sottoposto a una revisione generale a causa dell’ormai insostenibile incertezza del diritto e della costante estensione delle competenze e del margine di discrezionalità. Dal loro punto di vista sarebbe opportuno attuare una fissazione del prezzo differenziata sulla base di segmenti di prezzo. I medicamenti con prezzo di fabbrica per la consegna inferiore a 10 franchi non devono più essere riesaminati dallo Stato e il loro prezzo deve poter essere fissato liberamente. Devono inoltre essere definite nuove regolamentazioni per la rimunerazione della distribuzione.
PharmaSuisse si oppone ai frequenti adeguamenti di prezzo dato che questi hanno generato dispendi sproporzionati. Auspica la rinuncia agli adeguamenti di prezzo minimi e la notifica di quelli rilevanti con sei mesi di anticipo rispetto all’entrata in vigore, in modo da non ostacolare