Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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Packung und Dosierung erlaube insbesondere aufgrund unterschiedlicher Dosierungen bei Therapiebeginn oder unterschiedlicher Pa-ckungsgrössen der Vergleichspräparate keinen adäquaten Vergleich». Vips chiede la seguente formulazione del capoverso 3: «Der therapeutische Quervergleich wird auf Basis der umsatzstärksten Packung und Dosierung durchgeführt».
Capoverso 4
Vips approva la posticipazione dell’entrata in vigore della riduzione dei prezzi dal 1° settembre al 1° dicembre. Tuttavia, il secondo periodo del capoverso 4 deve precisare che un aumento del prezzo nell’ambito del riesame ogni tre anni non è ammissibile perché un aumento del prezzo può essere giustificato con un riesame separato. Viene perciò richiesta la seguente modifica del capoverso 4 secondo periodo: «Liegt der dem geltenden Höchstpreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis unter dem nach Artikel 65b Absatz 5 ermittelten Fabrikabgabepreis, so rechtfertigt dies keine Preiserhöhung im Rahmen der Überprüfung alle drei Jahre.».
Dato che curafutura e Helsana chiedono un riesame annuale delle condizioni di ammissione di tutti i medicamenti, secondo loro il primo periodo del capoverso 4 deve essere modificato e indicare che l’UFSP può decidere ogni anno un’adeguata riduzione del prezzo a partire dal 1° dicembre, e non solo durante l’anno del riesame.
Helsana ritiene che si debba rinunciare a modifiche dei prezzi se queste non sono significative ovvero se l’onere amministrativo è maggiore dell’eventuale riduzione del prezzo. Helsana propone quindi la seguente formulazione per un nuovo capoverso 4bis: «Auf unbedeutende Preisänderungen wird verzichtet. Die Änderungen werden frühzeitig be-kannt gegeben». Nel manuale devono poi essere disciplinate le eccezioni corrispondenti (ad esempio rinuncia alle modifiche dei prezzi inferiori al 2 per cento e/o a 30 centesimi).
SKS e acsi propongono che, dopo il riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni, il prezzo sia abbassato al livello del medicamento più economico, ammesso che vi siano alternative più convenienti nell’ES, oppure che il medicamento venga eliminato dall’ES.
Santésuisse, curafutura e Helsana chiedono una disposizione complementare che preveda un esame di economicità coerente e la soppressione dall’ES per motivi di «non economicità». Nella sua sentenza di principio, infatti, il Tribunale federale ha espresso in maniera inequivocabile e chiara che con l’attuale prassi di gestione dell’ES l’UFSP non ha rispettato il principio dell’economicità di cui all’articolo 32 LAMal. Deve quindi essere introdotto il seguente capoverso 4biso 4ter: «Stehen auf der Spezialitätenliste wesentlich günstigere Therapien zur Verfügung wird der Preis gesenkt oder das Arzneimittel wird von der Spezialitätenliste gestrichen».
Art. 65e OAMal Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto
Acsi e SKS sono dell’opinione che per l’attuazione del principio dell’economicità dei costi nel CTT debbano essere prese in considerazione tutte le possibili cure alternative considerate economiche, a prescindere dallo stato del brevetto. Tra queste rientrano anche le terapie non medicamentose, le cure con medicamenti con brevetto scaduto o i generici. Se deve essere riesaminata l’economicità di una terapia medicamentosa, non c’è motivo di non tenere conto di queste cure alternative nel CTT. Le regole secondo cui viene condotto il CTT devono essere adeguate in maniera corrispondente e devono essere formulate in maniera più precisa. Infine il capoverso 1 deve essere completato con l’aggiunta che il riesame dopo la scadenza del brevetto per i preparati originali che sono omologati per diverse indicazioni sia eseguito non appena una delle indicazioni non è più protetta dal brevetto.
Curafutura e santésuisse sono dell’opinione che il prolungamento della protezione del brevetto con nuove indicazioni, non possa tradursi nell’impossibilità di abbassare il prezzo dopo la scadenza della protezione del brevetto originale della prima indicazione. Propongono perciò che al capoverso 1 sia aggiunto il seguente periodo: «Ist ein Originalpräparat für mehrere