Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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3.2 Punti cardine dell’Accordo di Parigi

L’Accordo di Parigi è uno strumento giuridicamente vincolante nell’ambito della Convenzione dell’ONU sui cambiamenti climatici e persegue tre obiettivi (art. 2):

(1) mantenere il riscaldamento globale nettamente sotto 2 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento della temperatura massimo di 1,5 gradi centigradi;

(2) promuovere la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e uno sviluppo a basso tenore di emissioni;

(3) armonizzare i flussi finanziari con uno sviluppo a basso tenore di gas serra e resistente ai cambiamenti climatici.

Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di temperature, appena possibile occorre raggiungere il massimo delle emissioni globali e nella seconda metà di questo secolo realizzare un equilibrio tra fonti e pozzi di carbonio (emissioni a zero netto).

3.2.1 Contenimento dei cambiamenti climatici / Riduzione delle emissioni di gas serra

Uno dei più importanti elementi dell’Accordo è l’impegno di tutti gli Stati a presentare e commentare ogni cinque anni all’ONU un proprio contributo alla riduzione stabilito a livello nazionale (Nationally Determined Contribution, NDC). Inoltre, l’obiettivo di riduzione successivo che deve superare quello precedente. Al più tardi con la ratifica dell’Accordo di Parigi le Parti devono presentare il primo obiettivo di riduzione per il periodo a partire dal 2020. Se uno Stato – ad esempio anche la Svizzera – ha già annunciato un proprio contributo (INDC), esso viene confermato se lo Stato non lo modifica (NDC). Gli Stati che hanno già annunciato un obiettivo di riduzione entro il 2030, possono confermare questo obiettivo per il periodo 2025–2030 senza aumentare la prestazione di riduzione.

L’Accordo stabilisce che gli obiettivi di riduzione devono essere chiari, comprensibili e quantificabili. La bipartizione in Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo è quasi del tutto abolita, pur se ai Paesi più poveri continua a essere concesso un certo margine di discrezionalità. Dagli Stati industrializzati ci si aspetta che assumano un ruolo di precursori e continuino a fissare obiettivi economici complessivi. Anche i Paesi in sviluppo sono via via esortati a perseguire obiettivi sull’insieme dell’economia. La differenziazione è impostata in modo dinamico, nel senso che gli obiettivi di riduzione vengono stabiliti a livello nazionale e corrispondono ogni volta al massimo sforzo possibile del Paese. In questo modo vengono considerate la responsabilità per il riscaldamento globale che muta nel tempo e la capacità prestazionale di un Paese (cfr. n. 2.2).

Il raggiungimento dell’obiettivo rimane vincolante soltanto dal punto di vista politico. Sono invece giuridicamente vincolanti l’obbligo di attuazione dei provvedimenti di riduzione nazionale, nonché quello di riferire sull’evoluzione dei gas serra, sui provvedimenti adottati e sulla loro verifica a livello internazionale. Nei prossimi anni, le norme riguardanti la definizione e il calcolo degli obiettivi devono essere perfezionate per migliorare la comparabilità; nuove norme devono essere applicate ogni volta solamente agli obiettivi di riduzione successivi alla nuova normativa.

Le riduzioni delle emissioni realizzate all’estero possono essere computate agli obiettivi di riduzione, purché siano rispettose dell’ambiente, contribuiscano allo sviluppo sostenibile sul posto e non vengano già chiesti per altri motivi. Oltre a concreti progetti di protezione del clima che generano certificati di riduzione delle emissioni commerciabili (certificati) per un volume pari alla riduzione delle emissioni di gas serra, l’Accordo di Parigi stabilisce nuove possibilità per le riduzioni delle emissioni realizzate all’estero: da un lato, hanno la possibilità di impegnarsi in programmi bilaterali o multilaterali gli Stati le cui riduzioni delle emissioni a livello internazionale possono essere trasferite (internationally transferred mitigation outcomes) e computate all’obiettivo di riduzione. Dall’altro, l’Accordo introduce un nuovo meccanismo che va sorvegliato da un organo ancora da definire. Le modalità e le procedure