Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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legge sul CO2. Esse riguardano le prescrizioni in materia di CO2 applicabili ai veicoli, l’esenzione di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti ICFC) dalla tassa sul CO2 e il Programma Edifici:

 le prescrizioni sulle emissioni applicabili alle autovetture nuove verranno inasprite entro il 2020 a una media di 95 grammi CO2 per chilometro. Vi si aggiungono ora autofurgoni e trattori a sella con un peso fino a 3,5 tonnellate, il cui consumo medio per il parco veicoli entro il 2020 deve scendere a 147 grammi CO2 per chilometro. (cfr. anche il n. 6.6.1)

 ora anche i gestori di impianti ICFC fossili possono beneficiare dell’esenzione dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili che utilizzano per la produzione di energia elettrica. Il 40 per cento della tassa pagata viene tuttavia rimborsato solamente se si prova che quell’importo è stato investito per incrementare l’efficienza energetica nel proprio impianto o presso gli utilizzatori.18 (cfr. anche il n. 6.7.2)

 l’importo massimo per il Programma Edifici, per il quale un terzo della tassa sul CO2 è a destinazione vincolata, viene aumentato da 300 a 450 milioni di franchi. La limitazione a dieci anni della destinazione parzialmente vincolata (fino al 2019) e la bipartizione del Programma, valida finora, vengono abolite. La parte A (risanamento energetico degli involucri degli edifici) e la parte B (incentivazione dell’impiantistica, recupero del calore residuo ed energie rinnovabili) vengono riunite e finanziate mediante contributi globali ai Cantoni. Hanno ora diritto a ricevere contributi anche provvedimenti intesi a ridurre il consumo di energia elettrica in inverno e progetti di geotermia per la generazione di calore, nonché la comunicazione e la formazione. (cfr. anche il n. 6.5.1)

Per la seconda fase della Strategia energetica 2050 dopo il 2020 il Consiglio federale propone un articolo costituzionale per un sistema di incentivazione nel settore del clima e dell’energia (SICE)19. Esso deve garantire il passaggio dalla promozione all’incentivazione e vietare in virtù della Costituzione destinazioni parzialmente vincolate delle tasse d’incentivazione per finanziare finalità promotrici. La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha avviato la deliberazione sul presente progetto, rinviandola tuttavia fino al quarto trimestre 2016 al fine di attendere un rapporto concernente una differenziazione della tassa d’incentivazione sull’energia elettrica. In sintonia con le proposte del Consiglio federale, nella politica climatica le destinazioni parzialmente vincolate della tassa d’incentivazione esistenti per il Programma Edifici (cfr. n. 6.5.1) e il fondo per le tecnologie (cfr. n. 6.4.2) vanno sospese al più tardi cinque anni dopo l’introduzione del SICE. Con l’introduzione del SICE l’attuale tassa sul CO2 viene sostituita da una tassa climatica. Fino a nuovo avviso, come finora, va riscossa solamente sui combustibili ed eventualmente integrata in un secondo tempo con una tassa applicata ai carburanti.

18 È stato invece abolito l’obbligo di investimento quale presupposto per il rimborso dei supplementi rete secondo l’articolo

41 della legge sull’energia (RS 730.0).

19 15.072 Messaggio del 28 ottobre 2015 concernente l'articolo costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell‘energia