Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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devono ancora essere sviluppate e approvate dalle Parti. Considerato l’obbligo di riduzione, per tutti gli Stati si tratta in particolare di garantire che non si producano doppi conteggi e che le riduzioni delle emissioni avvengano effettivamente, a lungo termine e in maniera addizionale, e possano essere misurate, verificate e certificate. Questo meccanismo può poggiare su progetti oppure perseguire approcci settoriali per ambiti politici. Ci si può basare sulle esperienze fatte con i meccanismi conformemente al Protocollo di Kyoto (in particolare il Clean Development Mechanism CDM e il Joint Implementation JI), ciò che agevola il passaggio nel nuovo regime dopo il 2020. Il nuovo meccanismo dovrà essere operativo entro il 2020.

3.2.2 Superamento dei cambiamenti climatici / Adattamento alle conseguenze

L’Accordo di Parigi rileva inoltre quale obiettivo globale l’aumento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione della vulnerabilità e l’incremento della resistenza. Le Parti riconoscono il significativo fabbisogno di adattamento, che è possibile ridurre compiendo maggiori sforzi, e l’incremento dei costi successivi in caso di aumento di tale fabbisogno.

Tutti gli Stati devono adottare provvedimenti di adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine vanno sviluppati e aggiornati a scadenze regolari appositi progetti. I Paesi sono invitati a stilare un rapporto periodico sui propri provvedimenti di adattamento.

La collaborazione internazionale nel settore dell’adattamento va rafforzata. Ciò comprende la particolare considerazione per le necessità dei Paesi in sviluppo fortemente interessati dai cambiamenti climatici, nonché il miglioramento delle basi scientifiche, dell’osservazione sistematica del clima e dell’allerta precoce. L’Accordo rafforza i meccanismi esistenti di prevenzione e riduzione di perdite e danni (Loss & Damage); al contempo esclude esplicitamente la responsabilità e la compensazione.

3.2.3 Finanziamento climatico internazionale

L'Accordo di Parigi non stabilisce nuovi obblighi sul finanziamento climatico. I Paesi industrializzati sono come finora tenuti, dal punto di vista giuridico, a sostenere i Paesi in sviluppo nell'adozione delle loro misure di adattamento e di riduzione delle emissioni. Per la prima volta, anche i Paesi non industrializzati – tra cui Cina, Messico, Sudafrica – sono invitati a sostenere i Paesi in sviluppo e a promuovere investimenti rispettosi del clima. Nell'ambito del finanziamento climatico la bipartizione a livello di regime climatico internazionale fra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo non è quindi stata abolita, ma nettamente indebolita.

La mobilitazione di investimenti da fonti pubbliche e private è ora un compito generale. I Paesi industrializzati devono tuttavia continuare ad assumere il ruolo di precursori. I Paesi industrializzati si erano già impegnati nel 2010 a stanziare ogni anno, a partire dal 2020, in totale 100 miliardi di dollari americani per provvedimenti di protezione del clima in Paesi in sviluppo. Questo obiettivo è stato confermato a Parigi, e per il periodo successivo al 2025 è stato prospettato un nuovo ordine di grandezza, per lo meno paragonabile. I fondi devono provenire sia da fonti pubbliche che alternative (ad es. imposta internazioanle sui biglietti d’aereo), ma anche da fonti private. Le risorse finanziarie statali provenienti dall’aiuto allo sviluppo devono essere più spesso utilizzate in modo da generare investimenti privati (effetto catalizzatore).

Secondo un rapporto dell’OCSE23, nel 2014 i Paesi industrializzati hanno mobilitato complessivamente 61,8 miliardi di dollari americani (l’anno prima erano stati 52,5 mia.), di cui 43,5 erano soldi pubblici, 16,7 privati e 1,6 erano costituiti da garanzie dei rischi delle esportazioni.

23 OECD/CPI (2015): Climate Finance in 2013–14 and the USD 100 billion goal