Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
- 27 -
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20292030
Jahr
Figura 1: Prestazione di riduzione e quote massime ammesse all’estero
Partendo dall’obiettivo di riduzione in conformità con la vigente legge sul CO2 di meno 20 per cento nel 2020 rispetto al 1990, sia per le emissioni nazionali, sia per la quota estera è possibile dedurne percorsi di abbattimento lineari indicativi. Questi percorsi di abbattimento aiutano a orientarsi nell’impostazione e nell’adattamento delle misure di riduzione in Svizzera. Per migliorare il monitoraggio e la gestione del raggiungimento degli obiettivi il Consiglio federale può fissare obiettivi e obiettivi intermedi per singoli settori.
Al fine di raggiungere gli obiettivi i settori degli edifici, dell’industria, dei trasporti e dell’agricoltura devono contribuire conformemente ai propri potenziali di riduzione e costi di prevenzione. Per i gas serra sintetici (gas F), che vengono utilizzati soprattutto quali fluidi refrigeranti, propellenti o isolanti, sulla base delle limitazioni esistenti nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)47 e del suo probabile inasprimento dovuto al progresso tecnico si prevede una riduzione delle 6.11.1). Per i settori degli edifici, dei trasporti e dell’industria la presente legge prevede provvedimenti di riduzione. I provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nell’agricoltura sono invece compito della politica agricola e devono essere stabiliti nella legislazione sull’agricoltura.
Il campo d’applicazione della legge deve comprendere i sette gas serra regolamentati finora a livello internazionale, ossia diossido di carbonio (CO2), metano (CH4), gas esilarante (N2O), esafluoro di zolfo (SF6), trifluoruro di azoto (NF3), idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC), nonché gli effetti del bosco, del legno utilizzato nell’edilizia ed eventualmente in futuro anche dell’utilizzo dei suoli (variazione del tenore di carbonio nel terreno) La competenza di designare i gas serra deve continuare a essere del Consiglio federale. Così può integrare il campo d’applicazione in caso di necessità, qualora altri gas serra vengano inseriti nel regime climatico internazionale o il loro potenziale di riscaldamento48 viene adeguato in virtù di nuove conoscenze scientifiche.
I provvedimenti all’estero si fondano sull’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Considerata l’importanza delle emissioni grigie, che risultano dalla fabbricazione di prodotti consumati in Svizzera e da servizi al di fuori della Svizzera (cfr. n. 2.3.2), ha senso un impegno di riduzione delle emissioni realizzate all’estero. La possibilità del computo delle riduzioni
47 RS 814.81
48 Ogni singolo gas serra ha un potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP) differente. Il GWP indica l’impatto sul clima dei singoli gas nel raffronto con il CO2 (GWP del CO2 = 1).