Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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Tale scenario e il conseguente percorso per raggiungere l’obiettivo da perseguire servono da linee guida di massima per l’abbattimento delle emissioni di CO2 nel settore degli edifici. Oltre al Programma Edifici, che continua ancora ad avere effetto anche dopo la sua prevista scadenza nel 2025, a raggiungere l’obiettivo da perseguire contribuiscono la tassa sul CO2, provvedimenti di Confederazione e Cantoni, nonché il progresso tecnico per il percorso. Se, nonostante tutto, le emissioni non calano abbastanza, dal 2029 il Consiglio federale deve, in linea di massima, potere vietare l’installazione di sistemi di riscaldamento a base di agenti energetici fossili nelle costruzioni nuove, nonché la sostituzione nelle costruzioni esistenti di impianti di riscaldamento a base di agenti energetici fossili. Il Consiglio federale potrà attivare questo provvedimento sussidiario se lungo il percorso per raggiungere l’obiettivo da perseguire verrà mancato il valore medio negli anni 2026 e 2027 di meno 51 per cento rispetto al 1990. Sono determinanti le emissioni di CO2 al netto delle condizioni meteorologiche. Alcuni Cantoni prevedono già oggi incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento a base di agenti energetici fossili o ne hanno discusso l’introduzione. Il Cantone di Berna, ad esempio, versa premi alla demolizione per riscaldamenti a nafta se vengono sostituiti da impianti alimentati con energie rinnovabili.55

Con determinati presupposti nelle costruzioni esistenti deve continuare a essere consentita una soluzione alternativa con agenti energetici fossili, Si distingue tra due casi. Da una parte, sono esclusi da un divieto gli edifici ben isolati e con un basso fabbisogno energetico. Vi rientrano le costruzioni con certificato Minergie o quelle che nel Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) conseguono la classe C nell’efficienza energetica globale. Qualora per la relativa categoria di edifici non dovesse essere ancora disponibile un CECE, è un presupposto il conseguimento della classe C del CECE conformemente al quaderno tecnico SIA 2031 «Certificato energetico degli edifici». Dall’altra, può essere che in circostanze straordinarie, per motivi tecnici e finanziari o in virtù della tutela di interessi pubblici preponderanti, non sia ragionevole un divieto di una soluzione sostitutiva con agenti energetici fossili. Un esempio in tal senso è un edificio per il quale, in virtù di disposizioni della protezione delle acque, del suolo, della natura e dei monumenti o di ulteriori limitazioni, per coprire il fabbisogno di calore ambiente entrerebbe in linea di conto quale riscaldamento principale solo un sistema di riscaldamento rinnovabile composto da più parti.

In situazioni particolari possono essere previste deroghe anche per le costruzioni nuove, sebbene oggi si possa supporre che fino al 2029 l’installazione di un sistema di riscaldamento rinnovabile sia conveniente dal punto di vista economico. Ciò è coerente con le prospettive energetiche 2012: addirittura nei loro scenari conservativi si suppone che anche senza divieto oltre tre quarti delle nuove costruzioni abitative saranno dotate di sistemi di riscaldamento rinnovabile.

L’esecuzione di questa disposizione va trasferita integralmente ai Cantoni ai quali, in applicazione del principio di proporzionalità spetta un margine di discrezionalità e di impostazione.

Dal punto di vista costituzionale, questa procedura va considerata ammissibile se le deroghe a un divieto consentono, nel singolo caso, di tenere conto delle effettive peculiarità di un progetto e dunque di non limitare eccessivamente la garanzia della proprietà. Inoltre, con un divieto integrato da un opportuno elenco di eccezioni, viene tutelata anche la ripartizione costituzionale delle competenze di cui all’articolo 89 della Costituzione federale (Politica energetica) che conferisce soprattutto ai Cantoni la competenza di disciplinare il consumo di energia negli edifici. Questa disposizione costituzionale e l’articolo 74 della Costituzione federale (Protezione dell’ambiente) offrono alla Confederazione una base sufficiente56 per emanare un divieto sussidiario per nuovi riscaldamenti a base di agenti energetici fossili, poiché questo provvedimento di politica climatica serve principalmente alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dal sistema di riscaldamento.

55 Cfr. http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/direktor/newsletter/ausgabe_5_2016.html

56 Uhlmann F., Fleischmann F. (2014): «Gutachten zuhanden des Bundesamtes für Umwelt BAFU betreffend Verfassungsgrundlage für eidgenössische polizeirechtliche Instrumente im Gebäudebereich» (non disp. in italiano).