Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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6.6 Provvedimenti nel settore dei trasporti

6.6.1 Prescrizioni sulle emissioni applicabili ai veicoli nuovi (art. 10–15)

Analogamente alla normativa UE, nel 2012 sono state introdotte le prescrizioni in materia di emissioni di CO2 applicabili alle autovetture di nuova immatricolazione. Da allora gli importatori e i costruttori di autovetture sono tenuti a ridurre ogni anno a un determinato valore obiettivo le emissioni medie di CO2 per chilometro. Oggi lo strumento punta in primo luogo ad aumentare in modo continuo l’efficienza dei veicoli alimentati con carburanti fossili, ma anche la quota dei veicoli ibridi e di quelli a trazione unicamente elettrica. A partire dal 2016 il Consiglio federale presenterà ogni tre anni all’Assemblea federale un rapporto sull’efficacia avuta sino a quel momento dalle prescrizioni sulle emissioni e sul raggiungimento dei loro obiettivi.

Nell’ambito della Strategia energetica 2050 e rifacendosi all’attuale normativa UE, il Parlamento ha approvato un inasprimento del valore obiettivo per le autovetture a una media di 95 g CO2 / km dal 2020. In più, dal 2020 per autofurgoni e trattori a sella leggeri vige un obiettivo di emissioni di CO di 147 g CO / km; nell’UE questa normativa è già in vigore57.

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Rifacendosi alla normativa nell’UE, questi valori obiettivo per le autovetture e gli autofurgoni nuovi, nonché per i trattori a sella leggeri, vanno adempiuti annualmente negli anni 2021– 2024 incluso.

Come avveniva finora, per il periodo successivo al 2024 le prescrizioni in materia di emissioni di CO2 applicabili ai veicoli nuovi vanno sviluppate ulteriormente rifacendosi alle prescrizioni dell’UE. Al momento si può supporre che l’attuale sistematica verrà mantenuta. Più probabile è un valore obiettivo per gli anni dopo il 2024, che per le autovetture si situa nella fascia di oscillazione che va da 68 a 78 g CO2 / km e per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri nella fascia di oscillazione che va da 105 a 120 g CO2 / km.

Continua a essere delegata al Consiglio federale la competenza di considerare in modo particolare le autovetture con emissioni molto basse di CO2 nel calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco di veicoli nuovi. Verrà disciplinato a livello di ordinanza fino a che punto vadano mantenute o (in parte) abolite nel periodo successivo al 2020 le agevolazioni esistenti, come ad esempio la considerazione soltanto parziale del parco di veicoli nella fase di introduzione (Phasing-in), la ripetuta ponderazione (Super Credits) di veicoli a emissioni particolarmente ridotte nella fase di introduzione e il computo della quota di biogas nei veicoli a gas naturale.

In caso di mancato raggiungimento dei valori obiettivo di CO2, come nell’UE gli importatori di veicoli devono pagare una prestazione sostitutiva, che viene stabilita ogni anno entro una fascia di oscillazione di 95–152 franchi / gr tenendo conto della normativa UE e del tasso di cambio. Come avveniva finora, una volta dedotte le spese d’esecuzione le entrate dalle prestazioni sostitutive vanno versate al fondo infrastrutturale (art. 40), ovvero al suo successore, il previsto Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) sul quale, una volta concluse le deliberazioni parlamentari, si terrà una votazione popolare, probabilmente nella primavera del 2017.58

6.6.2 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti (art. 25–27)

L’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di carburanti fossili (gassosi e liquidi) di compensare le emissioni di CO2 generate dal traffico verrà mantenuta nella legislazione in materia

57 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (Ultima versione consolidata).

58 15.023 Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Risanamento finanziario e Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali