Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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di CO2 dopo il 2020. In virtù della definizione prettamente nazionale degli obiettivi fino al 2020, lo strumento era orientato su prestazioni compensatorie in Svizzera. Ora, dopo il 2020, la riduzione all’estero, che nel 2030 può ammontare al massimo al 40 per cento e in media per gli anni 2021–2030 al 28 per cento della prestazione di riduzione (cfr. n. 6.1), va realizzata nell’ambito dell’obbligo di compensazione.
Anche in futuro l’obbligo di compensazione deve sorgere all’immissione in consumo di carburanti fossili conformemente all’articolo 4 della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)59. All’obbligo di compensazione devono essere soggetti anche in futuro la benzina, il diesel, i carburanti a base di gas naturale, le quote fossili nelle miscele di carburanti, nonché i carburanti per aerei. I carburanti esentati dall’imposta sugli oli minerali, ad esempio carburanti imputati al traffico aereo internazionale e biocarburanti, devono rimanere esclusi dall’obbligo di compensazione.
Per le prestazioni di riduzione conseguite all’estero si applicano requisiti di qualità minimi (cfr. n. 6.13): esse devono, come finora, adempiere i criteri dell’addizionalità. Essa comprende sia criteri per quanto concerne l’economicità, sia criteri per quanto concerne la dimostrabilità e la quantificabilità delle riduzioni delle emissioni. Inoltre, i provvedimenti con i quali sono state realizzate le riduzioni delle emissioni devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere ripercussioni sul piano ecologico o sociale.
Per il computo delle prestazioni di riduzione conseguite in Svizzera la Confederazione deve, come finora, rilasciare attestati di riduzione delle emissioni (attestati) negoziabili in Svizzera. Deve rimanere garantito anche dopo il 2020 che vengano attestate soltanto riduzioni addizionali delle emissioni effettivamente realizzate.
La quota percentuale delle emissioni di CO2 generate dal traffico che devono essere compensate viene definita con la cosiddetta aliquota di compensazione. In futuro tale quota dovrà situarsi al 10–20 per cento per la compensazione in Svizzera e al 40–60 per cento per la compensazione all’estero. Con l’obbligo di compensazione viene colmato il divario rispetto agli obiettivi previsti che rimane dopo avere considerato tutti gli altri provvedimenti. Al fine di potere reagire relativamente in fretta alle mutate condizioni generali che influenzano l’evoluzione delle emissioni dei gas serra, la competenza per la definizione di aliquota di compensazione svizzera ed estera deve rimanere al Consiglio federale, con l’aliquota di compensazione svizzera minima al 10 per cento e l’aliquota complessiva massima all’80 per cento. La categoria deve previamente essere sentita.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato lo strumento di compensazione del CO ed emesso complessivamente 11 raccomandazioni per il miglioramento.60 Fra l’altro,
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il CDF raccomanda di elaborare in modo giuridicamente più vincolante gli standard e i metodi per lo svolgimento dei progetti e di obbligare chi è soggetto all’obbligo di compensazione a una maggiore trasparenza per quanto riguarda i costi legati al CO2. L’attuazione di queste proposte esige un adeguamento della legge sul CO2 e successivamente dell’ordinanza sul CO2.
In passato sono stati fissati metodi e standard in un modulo della comunicazione dell’UFAM61 che si rivolge ai richiedenti. La comunicazione d’esecuzione ha tuttavia carattere di raccomandazione, che consente anche metodi e standard discostanti, purché siano equivalenti. Al fine di arginare il rischio di una disparità di trattamento, il CDF raccomanda maggiore effetto giuridicamente vincolante. Nel senso di questa raccomandazione all’UFAM va ora di conseguenza trasferita la competenza di emanare un ordinanza dell’ufficio (art. 5).
In adempimento di un’ulteriore raccomandazione del CDF, ossia aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori di carburanti, chi è soggetto all’obbligo di compensazione
59 RS 641.61
60 CDF (2016): Prüfung der CO -Kompensation in der Schweiz. Bundesamt für Umwelt. PA 15374 2
61 UFAM (2015): Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera. UV-1315-I