Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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deve informare la Confederazione e i consumatori sui costi per la compensazione totale per litro di carburante e per tonnellata di CO2 per i singoli progetti e programmi (art. 25). Al fine di impedire doppie incentivazioni, va inoltre migliorato il coordinamento tra le autorità (art. 42). In virtù di questa base legale, Confederazione e Cantoni possono informarsi reciprocamente su progetti di compensazione previsti sul territorio cantonale o attività di incentivazione cantonali, ad esempio nell’ambito del Programma Edifici.

La verifica del CDF conferma che l’attuale esecuzione è dispendiosa sia per chi è soggetto all’obbligo di compensazione, sia per i richiedenti e le autorità d’esecuzione, ma non individua una burocrazia eccessiva. Al momento vengono esaminate varie semplificazioni nelle disposizioni esecutive in collaborazione con chi è soggetto all’obbligo di compensazione. Ne fanno parte approcci programmatici che si basano su statistiche pubbliche e consentono una valutazione globale di un andamento di riferimento specifico alla categoria o al settore. Con l’abolizione una considerazione dei singoli progetti si semplifica notevolmente la prova dell’efficacia. Viene parimenti esaminato in che senso determinati progetti e programmi vanno classificati a priori come addizionali se esse utilizzano determinate tecnologie in determinate posizioni geografiche (come le regioni montane discoste). In questi casi verrebbero meno singoli aspetti dell’esame dell’addizionalità per singoli progetti e programmi.

6.7 Provvedimenti nel settore dell’industria e nel settore aereo

6.7.1 Sistema di scambio di quote di emissioni (art. 16–24)

Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) rimane nel periodo 2021–2030 uno strumento centrale della politica climatica svizzera. Viene mantenuto l’obbligo di partecipare al SSQE per i gestori di grandi impianti a forte intensità di emissioni, i quali devono coprire con diritti di emissione le loro emissioni. In compenso, sono esentati dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili. Le imprese di media grandezza che adempiono il presupposto per un’esenzione dalla tassa possono partecipare liberamente al SSQE alle stesse condizioni. Oggi 56 imprese partecipano al SSQE svizzero. Esso copre circa 5,5 milioni di tonnellate di CO2eq, ciò che corrisponde a un 10 per cento scarso delle emissioni di gas serra svizzere annue. Anche i gestori di aeromobili continuano a essere coperti dal SSQE svizzero.

Per il periodo 2021–2030, i SSQE della Svizzera e dell’UE vengono sviluppati ulteriormente di pari passo con l’obiettivo di garantire la compatibilità dei due sistemi nell’interesse di un collegamento. Nel luglio del 2015 l’UE ha presentato un primo progetto per la rielaborazione della direttiva sullo scambio di quote di emissione, che per per il settore stazionario prevede la seguente normativa62 (cfr. n. 4.3): i diritti di emissione disponibili (Cap) devono essere ridotti del 2,2 per cento l’anno invece dell’1,74 per cento, come finora. Sulla base dei parametri di riferimento attualizzati a livello europeo, i diritti di emissione vengono assegnati a titolo gratuito, i rimanenti messi all’asta. I certificati internazionali non sono invece più accettati nel SSQE. Inoltre, è previsto di limitare la lista dei settori esposti al rischio di rilocalizzazioni della produzione all’estero (cosidd. carbon leakage) e ai quali perciò vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

Le imprese obbligate a partecipare e il volume dell’assegnazione a titolo gratuito vengono disciplinate soltanto a livello di ordinanza. In linea di massima, è da supporre una copertura coerente rispetto a oggi. Con un collegamento, anche le centrali termiche a combustibili fossili vengono assoggettate al SSQE e d’ora in poi non sono più soggette all’obbligo di compensazione. L’inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti63, che nell’UE è possibile, ma non vincolante, va di nuovo fatta dipendere dalla conclusione di un accordo di

62 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, COM (2015) 337 final.

63 Impianti fissi, il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani di cui all’art. 3, lett. a dell’ordinanza sulla pr evenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)