Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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l’esenzione dal supplemento di rete (legge sull’energia), al fine di ridurre il carico amministrativo delle imprese. La richiesta di semplificazione è legittima, poiché i Cantoni per i loro modelli per i grandi consumatori propongono in parte vari prodotti che si scostano dai requisiti della Confederazione e che ogni volta pongono requisiti diversi. Nel suo parere, il Consiglio federale ha prospettato di operare anche in funzione di un’attuazione armonizzata dei modelli cantonali per i grandi consumatori.
I nuovi modelli di prescrizione dei Cantoni nel settore energetico (MoPEC) prevedono quale modulo obbligatorio un articolo sui grandi consumatori, che hanno attuato già 11 Cantoni. Altri 11 lo hanno inserito nella loro legge sull’energia e sono nella fase di preparazione. In linea di massima, elementi rilevanti dell’esecuzione dell’esenzione dalla tassa sul CO2 potrebbero anche essere trasferiti ai Cantoni se a livello svizzero vigessero requisiti analoghi per l’attuazione del modello per i grandi consumatori, che nel contempo soddisfacessero le esigenze per l’esenzione dalla tassa. Per l’incremento dell’efficienza energetica la Strategia energetica prevede che i Cantoni adeguino le loro prescrizioni a quelle della Confederazione.72 La convenzione sugli obiettivi della Confederazione già costituisce uno strumento che può essere utilizzato da tutti gli attori. L’uniformazione può di conseguenza essere garantita anche attraverso un rafforzamento dell’esecuzione presso la Confederazione. Ciò presupporrebbe che nel caso di imprese esentate dalla tassa i Cantoni rinuncerebbero a inoltrare richieste più ampie. La ripartizione dei compiti tra le autorità federali è stabilita a livello di ordinanza assieme al disciplinamento di dettaglio.
Per la perseguita semplificazione del sistema di esenzione dalla tassa vengono messe in discussione due varianti:
A. Dissociazione
L’esenzione dalla tassa sul CO2 viene sganciata dal modello cantonale per i grandi consumatori e dal rimborso del supplemento di rete (RSR). Le imprese si impegnano a cogliere un obiettivo dall’alto al basso prestabilito di limitazione in tonnellate di CO2eq. L’entità della riduzione deriva dall’obiettivo settoriale per l’industria. Il punto di partenza è costituito dalle emissioni effettive e, per le imprese già esentate dalla tassa, l’impegno di riduzione esistente, per considerare le prestazioni preliminari fornite. Le imprese che esibiscono una convenzione sugli obiettivi della Confederazione stipulata ricevono un bonus che consente loro di ridurre l’abbattimento dei gas serra (p. es. 10 invece di 15 per cento entro il 2030). Con la dissociazione decade la costosa analisi individuale di potenziali di riduzione e calcoli di economicità per la riduzione di CO2 quale presupposto per l’esenzione dalla tassa. Le imprese che, nel contesto del modello cantonale per i grandi consumatori, elaborano una convenzione sugli obiettivi per il RSR o del tutto volontariamente, continuano certo a elevare il proprio potenziale di provvedimenti, tuttavia soltanto nell’ottica dell’incremento dell’efficienza energetica. A seconda delle dimensioni dell’impresa, una convenzione sugli obiettivi contiene un obiettivo di incremento dell’efficienza energetica globale o di risparmio energetico e sostiene contemporaneamente le imprese nell’identificare e nell’attuare provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2. Per la concessione del bonus è sufficiente che le imprese esibiscano una convenzione sugli obiettivi che soddisfi le esigenze della Confederazione, ed è irrilevante se è stata stipulata per l’intero periodo di impegno. Per l’esenzione dalla tassa sul CO2, oltre alle emissioni annuali le imprese non devono presentare ulteriori indicazioni. Se i provvedimenti adottati non portano alla necessaria riduzione dei gas serra, possono invece di ciò essere consegnati certificati esteri. Le emissioni supplementari a seguito della crescita della produzione possono essere coperte totalmente con certificati esteri. Se ciò nonostante un’impresa non è in grado di rispettare il suo obiettivo di emissione, diventano esigibili una prestazione sostitutiva di 250 franchi per tonnellata di CO2eq emessa di troppo e la trasmissione successiva di un certificato l’anno seguente.
72 Cfr. l’art. 47 cpv. 2 disegno legge sull’energia (13.074 Strategia energetica 2050, primo pacchetto di misure): a tal fine i Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi con i grandi consumatori volte ad aumentare l’efficienza energetica. Prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto della convenzione. Armonizzano le proprie prescrizioni con quelle della Confederazione in materia di acc ordi sugli obiettivi. Gli accordi devono essere economicamente sostenibili.