Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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B. Armonizzazione

L’impegno di riduzione comprende un obiettivo relativo derivato specifico all’impresa (intensità dei gas serra) in percentuale. L’obiettivo viene derivato individualmente per ogni impresa fondandosi sulla sua analisi individuale del potenziale e sull’obiettivo settoriale per l’industria, e stabilito basandosi sulle attese emissioni di gas serra, che sono da porre in relazione con il previsto sviluppo della produzione. L’analisi del potenziale può essere utilizzata al contempo anche per le convenzioni sugli obiettivi della legislazione in materia di energia (RSR, modello cantonale per i grandi consumatori). In ragione dei relativi obiettivi, la quantità assoluta di emissioni di gas serra di un’impresa esentata dalla tassa può aumentare nel periodo 2021–2030. Queste emissioni supplementari dovrebbero essere compensate da altri settori. Il punto di partenza è l’effettiva intensità dei gas serra. Poiché valgono obiettivi relativi, in caso di crescita dell’impresa l’obiettivo non deve essere adeguato. Di conseguenza, il computo di certificati esteri per il raggiungimento degli obiettivi non è necessario. Se ciò nonostante un’impresa non è in grado di rispettare il suo obiettivo in materia di intensità dei gas serra, la tassa sul CO2, dalla quale l’impresa è stata esentata, deve essere pagata successivamente, interessi compresi. Poiché un pagamento integrale successivo potrebbe comportare per le imprese elevati accantonamenti, che poi non sarebbero a disposizione per investimenti in provvedimenti di riduzione dei gas, il rimborso deve essere limitato al 30 per cento della tassa sul CO2.

Questa variante tiene conto della richiesta di un’armonizzazione più ampia del sistema delle convenzioni sugli obiettivi. Così il Consiglio federale può stabilire a livello di ordinanza che, come prima del 2012, dalla tassa sul CO2 venga esentato nuovamente l’utilizzatore del teleriscaldamento (invece del produttore di teleriscaldamento).73 Una totale armonizzazione con il modello cantonale per i grandi consumatori e con il RSR non è tuttavia possibile, poiché il consumo energetico e le emissioni di gas serra non coincidono mai totalmente. Inoltre, in armonia con accordi internazionali, la politica climatica viene suddivisa in più fasi e sviluppata ulteriormente ogni dieci anni. In ragione delle divergenti durate delle convenzioni sugli obiettivi, in caso di una totale armonizzazione, in un processo costoso e che mobilita ingenti risorse, entro breve tempo dopo l’entrata in vigore della riveduta legislazione in materia di CO2 non dovrebbero soltanto essere conclusi gli impegni di riduzione per l’esenzione dalla tassa, bensì rinnovate anticipatamente anche tutte le convenzioni sugli obiettivi alla base degli impegni di riduzione. Il Consiglio federale esaminerà in che modo a livello di ordinanza, ai fini dell’efficienza in sede di esecuzione, per piccoli produttori di gas serra debba essere prescritto un modello di esenzione semplificato.

In entrambe le varianti, l’esenzione dalla tassa sul CO2 viene separata dallo strumento dell’obbligo di compensazione nel settore dei carburanti. Il solo fatto di rimanere al disotto del percorso per raggiungere l’obiettivo convenuto, nella variante A, o dell’intensità dei gas serra, nella variante B, non da diritto al rilascio di attestati. In questo modo decade, nell’elaborazione dell’impegno di riduzione, la finora forte ponderazione dei costi d’investimento nell’interesse di una parità di trattamento di tutte le imprese esentate. Le imprese esentate dalla tassa possono ciò nonostante vendere le prestazioni suppletive agli importatori di carburanti soggetti all’obbligo di compensazione. Esse non sono tratte però più direttamente dall’impegno di riduzione, bensì seguono un meccanismo separato che si basa sui requisiti delle riduzioni delle emissioni in Svizzera di cui all’articolo 5.

Va ripresa invariata l’esenzione parziale di impianti ICFC fossili (cfr. n. 2.3.4), prevista nella Strategia energetica 2050. Viene mantenuto l’obbligo di investire per aumentare l’efficienza energetica nel proprio impianto o presso l’utilizzatore per un volume del 40 per cento della tassa pagata.

73 Su richiesta dell’economia, nel 2013 il sistema è stato modificato al fine di consentire ai produttori di teleriscaldamento un’esenzione dalla tassa sul CO2, poiché essi in definitiva rispondono della combinazione di carburanti impiegati. Con questo cambiamento è venuto meno il monitoraggio del CO2 contenuto nel teleriscaldamento utilizzato. Inoltre c’è stato un allineamento al limite di sistema nel SSQE.