Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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riumidificazione di paludi degradate che riduce sensibilmente il rilascio di CO2, potrebbe quindi essere conteggiato nel bilancio complessivo dell’utilizzo dei suoli.
All’inizio del nuovo periodo di impegno 2021–2030, con il cosiddetto Initial Report, il Consiglio federale introdurrà presso il Segretariato dell’ONU sui cambiamenti climatici quali prestazioni dei pozzi di carbonio la Svizzera vuole computare e quali metodi di calcolo utilizza per farlo. Conformemente alle direttive internazionali, i pozzi e le fonti di carbonio nel bosco e di prodotti legnosi si deve continuare obbligatoriamente a computare e documentare nell’inventario dei gas serra. La considerazione rispettivamente dei rimanenti pozzi e delle rimanenti fonti di carbonio nel settore dell’utilizzo dei suoli rimane probabilmente opzionale.
Nonostante lo sviluppo a livello internazionale, nella deliberazione sull’attuale legge sul CO2 il Parlamento voleva computare il legno utilizzato nell’edilizia all’obiettivo di cui alla stessa legge e ha inserito un articolo87. Nel frattempo, anche la comunità degli Stati internazionale ha deciso che verranno considerate le variazioni della riserva di carbonio in prodotti legnosi (Harvested Wood Products). Alla luce di tale situazione, non è più necessaria una normativa esplicita, poiché il campo d’applicazione della legge sul CO2 deve coincidere con l’impegno internazionale e il relativo articolo può essere abrogato.
6.11 Altri provvedimenti
6.11.1 Gas serra sintetici
A causa della loro lunga permanenza nell’atmosfera e del grandissimo potenziale di riscaldamento, i gas serra sintetici (HFC, PFC, SF6 e NF3) sono particolarmente dannosi per il clima. In Svizzera, le emissioni di gas serra sintetici sono aumentate da 0,25 milioni di tonnellate di CO2eq nel 1990 a circa 1,8 milioni di tonnellate di CO2eq nel 2014 e oggi rappresentano una quota del 3 per cento circa delle emissioni di gas serra totali della Svizzera (su scala mondiale: 2 %).
In virtù dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), si persegue una riduzione del consumo di questi gas. Nell’ambito del Protocollo di Montreal per la protezione dello strato d’ozono, la Svizzera partecipa inoltre ai negoziati su una riduzione vincolante della produzione e del consumo di HFC che, fra l’altro, vengono utilizzati nei fluidi refrigeranti. La tabella di marcia prevede fino al 2035 una riduzione di HFC dell’85 per cento rispetto all’andamento di riferimento e deve essere adottato ancora nel 2016 a livello internazionale. Nella legge sul clima successiva al 2020 non sono previsti provvedimenti orientati specificamente sulla riduzione dei gas serra sintetici. L’esecuzione delle prescrizioni vigenti conformemente all’ORRPChim e il loro futuro inasprimento, in particolare nel settore dei prodotti refrigeranti, sistemi di climatizzazione e pompe di calore, nonché l’influsso della relativa normativa europea, porteranno a un calo delle emissioni di gas serra sintetici, che entro il 2030 vanno ridotte al livello del 1990. Attraverso lo strumento dell’obbligo di compensazione per importatori di carburanti fossili (cfr. n. 6.6.2), i gas serra sintetici potrebbero diminuire ulteriormente nel contesto di progetti / programmi concreti. Inoltre, va mantenuto il vigente accordo settoriale con l’industria per il gas SF6, che viene utilizzato nell’industria della corrente forte e in acceleratori di particelle.
6.11.2 Settore dei rifiuti
Il vigente accordo sugli obiettivi tra il DATEC e l’Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti (ASIR) va sostanzialmente mantenuto e adeguato in conformità con gli obiettivi. A tal fine, deve continuare a sussistere la possibilità di fissare obiettivi di riduzione con singoli settori economici d’intesa con le cerchie interessate e anche con singoli gruppi di imprese (art. 3 cpv. 5).
Questo accordo impegna tutti gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) a riduzioni documentabili delle emissioni di gas serra. L’accordo si rivolge all’intera categoria e anche in futuro deve rinunciare a direttive per singoli impianti. In contropartita, conformemente
87 Art. 14 della vigente legge sul CO (RS 641.71)